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Consiglio di Stato – sez. III – sentenza n. 7891/2021: definizione di algoritmo e di intelligenza artificiale
25 novembre 2021

Il Consiglio di Stato, nell’ambito di una controversia riguardante la vittoria di una gara d’appalto per la fornitura di dispositivi medici, ha definito il concetto di algoritmo, distinguendolo da quello di intelligenza artificiale.

Numero
7891
Anno
2021

Il giudizio di cui in oggetto nasce a seguito di un contenzioso relativo all’aggiudicazione di una gara per fornitura di pacemaker bandito dalla Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Lombardia. In particolare, Y, arrivato secondo, aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione innanzi al TAR, lamentando che non gli fossero stati assegnati i punti per aver proposto una soluzione che comprendesse un “algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachiaritmie atriali”, così come previsto dal bando.

Il TAR aveva accolto il ricorso, evidenziando come la Commissione di gara avesse sbagliato ad attribuire il punteggio massimo solo nel caso di algoritmi “automatici”, ossia in grado di attivarsi dopo aver riconosciuto autonomamente i segnali di aritmia. Secondo il giudice di primo grado, infatti, un algoritmo è «una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato». Di conseguenza, doveva considerarsi “algoritmo di trattamento” anche la soluzione proposta dal ricorrente, la quale prevedeva che l’input iniziale fosse dato da un agente umano invece che generato automaticamente dal dispositivo. Nello specifico, il pacemaker di Y non era in grado di identificare l’aritmia, ma veniva attivato da un operatore specialistico a seguito di uno studio elettrofisiologico. Tuttavia, una volta in funzione, il dispositivo somministrava la corretta terapia seguendo uno schema predefinito. Pertanto, secondo il TAR, attribuire la totalità dei punti ai soli dispositivi che agiscono in modo del tutto automatizzato avrebbe significato superare la richiesta di un semplice “algoritmo” ed optare, invece, per un “algoritmo di intelligenza artificiale”, cosa però non prevista dal bando.

X – l’originale vincitore del bando – impugnava tale sentenza davanti al Consiglio di Stato, sottolineando come il suo algoritmo, sebbene più sofisticato, nulla aveva a che vedere con l’intelligenza artificiale, visto che seguiva comunque il tradizionale schema input-elaborazione-risposta.

Il Consiglio di Stato riteneva di dover delimitare la nozione di “algoritmo di trattamento” al fine di dirimere la controversia. I giudici dissentivano con l’interpretazione del TAR, sostenendo che la nozione di algoritmo «quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l’intervento umano».

Dunque, secondo il Consiglio di Stato, un algoritmo tradizionale può operare con differente autonomia, a seconda della sua complessità. Pertanto, ciò che lo distingue dall’intelligenza artificiale non è l’automazione del procedimento, ma il fatto che l’AI utilizza tecniche (es. il machine learning) che non applicano regole preimpostate, ma «elaborano costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assumono decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico».

Di conseguenza, la Commissione di gara poteva legittimamente attribuire un punteggio più alto alla soluzione proposta dall’appellante, tecnicamente più avanzata ma comunque rientrante nella definizione di “algoritmo” e non di “algoritmo di intelligenza artificiale”. L’amministrazione, infatti, aveva bandito la fornitura di un pacemaker di “alta fascia”, dunque era lecito preferire un dispositivo che consentisse un maggior grado di automazione sia nella fase di prevenzione sia in quella di trattamento. Da ultimo, il Consiglio di Stato rileva come il fatto che l’algoritmo proposto da X offra anche funzioni di prevenzione della fibrillazione atriale non è incompatibile con la funzione di trattamento di altri casi di tachiaritmia meno gravi ma potenzialmente prodromiche allo sviluppo delle più gravi forme di fibrillazione atriale.

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download

Laura Piva
Pubblicato il: Giovedì, 25 Novembre 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 09 Ottobre 2023
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