Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 nella parte in cui non riconosce alle persone singole la possibilità di adottare un minore straniero residente all’estero.
Con la sentenza del 13 marzo 2025 (causa C-247/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata rispetto all’interpretazione dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), affermando che il diritto alla rettifica dei dati personali si estende anche ai dati relativi al genere e che gli Stati membri non possono subordinare tale diritto alla prova di un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di due genitori contro il provvedimento del giudice tutelare di nomina del Direttore Generale dell’ospedale come curatore speciale del figlio minore (ex. art. 3 della legge n. 219/2017), riconoscendo il giudice quale garante degli interessi dello stesso.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dall’Associazione Pro Vita & Famiglia onlus contro il Comune di Rimini, motivato dal divieto a loro rivolto di affissione di manifesti contrari alla pillola abortiva RU486. Viene, infatti, ammessa una competenza della Giunta comunale nel controllare che le comunicazioni pubblicitarie non risultino lesive dei diritti altrui o dell’ordine pubblico e possano, conseguentemente, essere diffuse a livello territoriale.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un padre nei confronti dell’ex moglie, in relazione alla condanna al versamento di un contributo di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente a causa di una grave forma di depressione.
Il giudice tutelare ha rigettato l’istanza con cui l’amministratore di sostegno chiedeva l’autorizzazione a firmare il diniego all’intervento di tracheostomia, quale trattamento sanitario di sostegno vitale.
Il Tribunale di Trento stabilisce l’inapplicabilità della legge di cittadinanza straniera a difesa dei diritti personali dell’individuo qualora la stessa si dimostri contraria all’ordine pubblico nazionale. Nel caso in esame, infatti, si rileva una discrasia tra disciplina brasiliana e italiana in materia di cambiamento di attribuzione di sesso nei certificati di stato civile.
Inoltre, in ossequio a quanto stabilito dalle precedenti pronunce della Corte Costituzionale - segnatamente sent. 221/2015, 180/2017 e 143/2024 - e dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 2015 n. 15138, il Tribunale afferma la non necessità di modificazione chirurgica dei tratti sessuali ai fini del riconoscimento della rettificazione del genere. Da ciò consegue, inoltre, una dichiarata irragionevolezza dell’obbligo di autorizzazione da parte del Tribunale necessario per procedere all’intervento di riassegnazione del sesso, in tutti quei casi in cui quest’ultimo si svolga a seguito della già riconosciuta rettifica del nome e del genere dell’individuo.
La Corte Europea dei Diritti umani ha stabilito che il contenimento prolungato, non necessario e non utilizzato come ultima risorsa per pazienti psichiatrici è considerabile come lesivo dell’art. 3 CEDU integrando la fattispecie di trattamenti inumani e degradanti.
Il Tribunale federale svizzero ha rigettato l’opposizione dei genitori finalizzata ad impedire l’accoglimento dell’istanza di modifica anagrafica del genere, proposta all’ufficio di stato civile dalla figlia minorenne. Secondo la corte, il codice federale svizzero fissa una presunzione di capacità rispetto all’autodeterminazione di genere del minore al compimento dei 16 anni, che solo in casi eccezionali e sulla base di circostanze oggettive può essere opinata dall’ufficiale di stato civile con la richiesta di documentazione sanitaria integrativa.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30080/2024, ha stabilito che il datore di lavoro non può licenziare un dipendente disabile che si rifiuti di riprendere servizio in una sede lavorativa incompatibile con la sua condizione fisica, senza prima esplorare soluzioni organizzative alternative che permettano al lavoratore di continuare l'attività lavorativa. Il rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli è stato considerato un atto discriminatorio dalla Corte, che ha quindi disposto il rinvio della causa alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, focalizzandosi sull'esame di alternative che consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro in modo da soddisfare le esigenze del lavoratore disabile.