Il 21 marzo 2019 il Conseil Constitutionnel ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della Loi n° 2019-222 du 23 mars 20192019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, in quanto il divieto di profilazione dei giudici attraverso il ricorso all’AI impedisce la realizzazione di indebite pressioni e di pratiche di forum shopping giurisdizionale e tutela i principi e le garanzie costituzionali poste a presidio del funzionamento del sistema giudiziario francese.
Francia – Conseil Constitutionnel – Décision n° 2019-778: legittimità costituzionale del divieto di profilazione dei giudici attraverso i sistemi di AI
21 marzo 2019
La sentenza ha origine dal ricorso presentato da un gruppo di deputati francesi (saisine parlementaire) per ottenere un controllo di costituzionalità preventivo sul contenuto dell’art. 33, comma 2, della Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prima della sua entrata in vigore. Nello specifico, l’articolo in oggetto introduce un chiaro divieto sull’utilizzo dei dati e delle informazioni che consentono di identificare i magistrati, e quindi anche le relative sedi giudiziarie, allo scopo di valutare, analizzare, comparare o prevedere, anche grazie ai sistemi di AI, le loro attività professionali e quindi anche le loro decisioni sulle controversie esaminate. La violazione di questo norma è punita con una sanzione fino ad un massimo di cinque anni di reclusione.
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto al Conseil Constitutionnel di giudicare la conformità di questa disposizione alla Costituzione francese, valutando se un simile divieto possa causare una violazione del principio di eguaglianza davanti alla legge e del diritto ad un equo processo. Secondo i ricorrenti, l’uso delle tecnologie intelligenti per identificare le tendenze giurisprudenziali seguite e adottate dai magistrati potrebbe essere una soluzione di fondamentale importanza per assicurare una maggiore conoscenza della giurisprudenza, promuovendo anche una maggiore eguaglianza tra i contendenti. In questo senso, il divieto previsto dall’art. 33, comma 2, potrebbe costituire anche una violazione del diritto all’accesso alla tutela giurisdizionale (§ 89).
Il Conseil Constitutionnel, esaminata la questione, non ha tuttavia accolto le istanze promosse dai ricorrenti. Secondo il Conseil, il divieto oggetto di giudizio trova giustificazione nella volontà del legislatore francese di evitare che il riutilizzo dei dati identificativi dei magistrati e la loro profilazione ad opera di sistemi intelligenti possa portare a indebite pressioni o a strategie di c.d. forum shopping che potrebbero alterare il corretto funzionamento del sistema giudiziario (§ 93). Questa disposizione, quindi, non introduce distinzioni ingiustificate tra le parti processuali e non viola in alcun modo i diritti delle persone ad un equo processo e all’accesso alla tutela giurisdizionali (§ 94).
Per questi motivi, il Conseil Constitutionnel dichiara la legittimità dell’art. 33, comma 2, della Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, in quanto conforme alla Costituzione francese.
Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.