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Regno Unito – Automated and Electric Vehicles Act 2018 per disciplinare le macchine a guida autonoma
19 luglio 2018

Il 19 Luglio 2018 il Parlamento inglese ha approvato una legge sull’utilizzo di veicoli automatizzati ed elettrici, occupandosi di diversi aspetti fondamentali, tra cui la responsabilità in caso di incidente.

Numero
18

Per quanto riguarda le c.d. auto a guida autonoma, il Parlamento ha previsto, all’art. 1 della legge, che il Segretario di Stato debba preparare e mantenere aggiornata una lista pubblica su tutti gli autoveicoli, che secondo la sua opinione, siano progettati o adatti a guidarsi autonomamente.

La legge si occupa, agli artt. 2 e 3, del problema della responsabilità in caso di incidente dovuto a veicolo autonomo. Se l’autovettura che causa un incidente è assicurata, l’assicurazione è responsabile per il pagamento del danno sofferto dalla persona danneggiata. Se invece il veicolo non assicurato causa danni a una persona, il proprietario del veicolo deve risarcire il danno. La colpa e il comportamento del soggetto danneggiato possono diminuire, fino ad azzerare, l’ammontare del danno che deve essere risarcito dal proprietario del veicolo o dalla compagnia assicurativa.

La polizza assicurativa può escludere o limitare la responsabilità dell’assicurazione, come previsto dall’art 4, quando l’incidente sia causato da alterazioni del software eseguite dalla persona assicurata o con la sua consapevolezza oppure dalla mancata installazione degli aggiornamenti dei software di sicurezza. In questi casi la compagnia assicurativa può rivalersi sull’assicurato per i danni che l’assicurazione è stata obbligata a pagare.

Il proprietario del veicolo, o l’assicurazione, può agire contro qualsiasi terzo che ha concorso nella causazione dell’incidente che ha danneggiato una persona. Questa concorrenza può essere stabilita da una sentenza o da un decreto giudiziario, da un arbitrato oppure da un accordo tra le parti. Se, ex art. 5, il proprietario o la compagnia assicurativa hanno ricevuto di più rispetto a quanto spettava loro, la parte danneggiata può agire davanti al giudice per ottenere la differenza.

L’art. 18ZA prevede che l’azione per il risarcimento dei danni ha un termine di prescrizione di tre anni dalla data dell’incidente o dalla data in cui la persona che ha subìto i danni prenda conoscenza di poter imputare i danni subiti, in tutto o in parte, all’incidente e dell’identità del proprietario del veicolo o dell’assicuratore del veicolo. L’azione può essere esercitata anche dagli eredi della persona che ha subito l’incidente, se deceduta, tenendo conto del tempo in cui il deceduto poteva esercitare l’azione (escludendo l’eventuale periodo in cui la persona non poteva agire legalmente per ragioni di minore età o di incoscienza).

L’art. 18ZC stabilisce in due anni, dalla data in cui la responsabilità del terzo concorrente è stata stabilita, il termine per l’azione che può esercitare la compagnia assicurativa o il proprietario dell’autoveicolo contro qualsiasi persona abbia concorso a causare l’incidente.

L'atto normativo può essere consultato a questo link e nel box download.

Niccolò Martinello
Pubblicato il: Giovedì, 19 Luglio 2018 - Ultima modifica: Sabato, 11 Maggio 2024
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