Per la prima volta sul territorio nazionale, il Comitato Etico della Regione Marche ha accertato la sussistenza delle quattro condizioni, delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019, in presenza delle quali il suicidio assistito non è punibile.
Comitato Etico Regionale delle Marche: accertamento dei requisiti per l'accesso al suicidio assistito ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019
Anno 2021
Il parere riguarda Mario (nome di fantasia), uomo di quarant'anni, tetraplegico da dieci, che nel giugno 2021 ha riproposto ricorso cautelare ex 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Ancona al fine di ottenere tutela del diritto ad accedere al suicidio assistito. In tale sede, il giudice civile ha, in primo luogo, condannato l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ad accertare la sussistenza nel caso concreto delle condizioni delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza 242 del 2019 (capacità di intendere e volere, patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, trattamento di sostegno vitale) mediante l'acquisizione del parere del Comitato Etico territorialmente competente. In secondo luogo, ha condannato la stessa a verificare l'idoneità di uno specifico farmaco (Tlopentale) indicato dal ricorrente stesso come idoneo garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile.
Alla luce di ciò, il Comitato Etico della Regione Marche ha emanato un parere, affrontando separatamente i due quesiti di accertamento.
Quanto alla prima questione guardante le condizioni delineate dalla giurisprudenza costituzionale, il Comitato ha accertato che il paziente è pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli e che è affetto da una patologia cronica irreversibile. Inoltre, ha rilevato la sussistenza di sofferenze sia fisiche che psichiche intollerabili. Ha infine accertato che, nonostante l'assenza di un macchinario quale ventilazione, idratazione o alimentazioni artificiali, trattamenti quali il pacemaker, il catetere vescicale permanente e le evacuazioni manuali, cui il paziente è sottoposto, sono trattamenti di sostegno vitale: la loro mancanza, infatti, causerebbe complicanze tali da condurre l'uomo ad una morte, sofferente e non dignitosa.
Riguardo la seconda questione, il Comitato ha invece affermato di non poter valutare l'idoneità del farmaco indicato dal ricorrente e le modalità di somministrazione dello stesso. Quanto al farmaco letale Tlopentale, infatti, l'organo ha contestato nel merito la sua efficacia a garantire la morte più dignitosa possibile, rilevando l'assenza di motivazioni dirimenti sulla scelta dello stesso rispetto ad altri e ravvisando la lacunosità delle indicazioni sulla procedura e sul metodo di somministrazione. Ha, da ultimo, dichiarato la sua incompetenza ad indicare modalità di somministrazione alternative.
Il testo del parere è disponibile nel box download e a questo link.