Il 27 settembre 2018 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha adottato un parere che esclude la che sia contrario a principi etici il fatto che l’anonimato tra donatore e ricevente possa essere rimesso alla libera e consapevole disponibilità delle parti interessate.
Comitato Nazionale per la Bioetica - Parere in merito alla conservazione dell’anonimato del donatore e del ricevente nel trapianto di organi
Anno 2018
Il quesito, posto dal Centro Nazionale Trapianti (CNT) al Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), riguarda l’obbligo all’anonimato a cui è tenuto il personale sanitario amministrativo in base all’art. 18, comma 2, Legge 1 aprile 1999, n. 91 ("Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"), e se tale obbligo possa essere derogato su accordo delle parti, previa firma da parte di entrambe del consenso informato.
Nell’analisi condotta, il Comitato ha distinto due diverse fasi: il momento antecedente e il momento successivo al trapianto. Nel momento antecedente al trapianto, il CNB ha ritenuto necessario mantenere l’anonimato per diversi motivi. Tra le ragioni principali, il CNB ha individuato l’interesse a evitare forme di selezione o discriminazione, l’interesse a garantire la spontaneità dell’atto ed evitarne la commercializzazione, e l’interesse a evitare conseguenze indesiderate per la famiglia del donatore o del ricevente (come sentirsi in obbligo di fare qualcosa per l’organo ricevuto, avere timore di richieste economiche o effetti negativi sulla famiglia del donatore nel caso in cui il trapianto dovesse fallire). Di conseguenza, il CNB ha espresso la necessità di mantenere l’anonimato per rispettare criteri di equità e per tutelare le famiglie e i malati da altro dolore; a tal fine, raccomanda che sia garantito il rispetto dei principi cardine dei trapianti previsti dalla legge.
Al contrario, in un momento successivo la valutazione potrebbe essere differente. Infatti, in questa fase, al contrario della fase precedente, l’anonimato viene richiamato, non per garantire la spontaneità dell’atto o evitarne la commerciabilità, ma per evitare confronti e comparazioni fra le parti coinvolte che potrebbero suscitare in ciascuna parte atteggiamenti psicologici negativi come aspettative non realizzate rancore, sensi di colpa, ecc. Questi, secondo il CNB, non sono rischi sufficienti per limitare l’autonomia e libertà del donatore/ricevente. Tuttavia, la rinuncia all’anonimato deve derivare dalla prestazione di un consenso libero, valido e informato ad avere contatti ed incontri tra le parti.
Come ultima nota, il CNB si sofferma sulle notizie da parte di mass media e social network. In queste situazioni, dove è difficile controllare ricerca e divulgazione di informazioni, il CNB raccomanda di tutelare l’anonimato attraverso un forte richiamo alle regole che garantiscono la privacy.
Nel box download il parere del Comitato.