Il 24 febbraio 2023 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha adottato un parere su richiesta del Ministero della Salute in merito all’individuazione dei Comitati etici competenti a rendere il parere previsto dalla Corte costituzionale sulle richieste di suicidio medicalmente assistito.
Comitato Nazionale per la Bioetica – Risposta al quesito del Ministero della Salute in merito all’individuazione dei CE competenti sulle richieste di suicidio medicalmente assistito
Anno 2023
Il parere nasce dal quesito posto dal Ministero della salute in data 02 gennaio 2023 al Comitato affinché quest’ultimo chiarisse a quali Comitati etici dovesse essere attribuita la competenza a pronunciarsi in materia di suicidio assistito a seguito della sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale e, più specificatamente, se fosse opportuno attribuire ai neo Comitati etici territoriali (cd. CET) tale specifica competenza.
Il documento si compone di una premessa, della risposta al quesito (“Conclusioni”) seguita dall’indicazione dei voti favorevoli e contrari e di una postilla a firma di sette componenti che non hanno espresso voto favorevole alla risposta.
La premessa ricostruisce il quadro normativo in merito e ricorda come la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 affidi la verifica delle condizioni dell’esecuzione del proposito suicidiario ad una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, “previo parere del Comitato etico territorialmente competente”. Pertanto, secondo il CNB, il parere in questione dovrebbe avere ad oggetto: a) l’assenza di interventi indebiti di terzi nella decisione; b) la sussistenza di una compiuta informazione, secondo quanto previsto dalla L. n. 219/2017; c) la stabilità della volontà del richiedente.
Nella sezione “Conclusioni” si rinviene la risposta propriamente detta al quesito posto dal Ministero ritenendosi che:
• la competenza possa essere attribuita ai CET (Comitati Etici Territoriali) di cui al Decreto del 26 gennaio 2023, presenti in modo uniforme nel Paese. Nelle Regioni nelle quali i CET non fossero presenti, tale compito potrebbe comunque essere affidato ai Comitati etici già esistenti nelle diverse Regioni e non inclusi nell’elenco dei 40 CET;
• il Comitato Etico così identificato debba istituire al suo interno, in un approccio “caso per caso”, una commissione integrata con esperti esterni, specificando la necessarietà di alcune figure professionali, tra cui il medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali, il medico anestesista rianimatore, lo psicologo, il medico di medicina generale e l’esperto in diritto. Va, inoltre, sentito il familiare o il fiduciario indicato dal paziente o in loro assenza l'amministratore di sostegno. A seconda della problematica clinica dovrebbero essere poi coinvolti i medici specialisti che hanno in cura e/o sono competenti sul caso del paziente;
• debba essere fatto ogni sforzo per evitare che vi siano approcci troppo differenziati o addirittura contrastanti nella valutazione delle condizioni indicate dalla Corte costituzionale, in particolare per quanto riguarda – in assenza di una definizione normativa applicabile in modo uniforme a livello nazionale – le possibili interpretazioni della nozione di “trattamenti di sostegno vitale”;
• sia fondamentale una piena ed effettiva applicazione in tutto il territorio nazionale della Legge 38/2010 e dell’art. 1, comma 83 della Legge 197/2022 in tema di cure palliative.
Infine, segue una Postilla a firma di sette componenti che non compaiono tra i voti favorevoli alla risposta appena menzionata. In particolare, si ritiene qui che la competenza richiesta dalla sentenza della Corte debba essere invece attribuita in via principale ai Comitati per l’etica clinica e, laddove questi non siano presenti, ai CET, ma solo in via residuale e temporanea, in attesa di un’istituzione omogenea in tutto il territorio dei primi.
Il testo della risposta è disponibile nel box download e a questo link.