La Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in materia di assistenza transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva che attua il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 38.
Consiglio di Stato - Parere n. 300/2018 sullo schema di regolamento ministeriale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera
Anno 2018
Il Ministero della Salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento attuativo del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro). La richiesta di parere verte, in particolare, sull'art. 9 co. 8 del decreto legislativo, nella parte in cui esso dispone che «con decreto del Ministro della Salute [...] sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva [...] e le modalità per l'aggiornamento delle stesse».
Il Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi), al punto 2 del parere, fa un breve riassunto del decreto legislativo che lo schema di regolamento ministeriale deve attuare:
- Come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo, le persone assicurate in Italia che hanno usufruito dell'assistenza sanitaria transfrontaliera «godono degli stessi diritti di cui avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in una situazione analoga del territorio nazionale», dunque hanno diritto ad un rimborso dei costi delle prestazioni ricevute, purché queste ultime rientrino nei Livelli Essenziali di Assistenza.
- L'art. 9 co. 2 lett. a) del decreto legislativo specifica, poi, che l'ASL territorialmente competente sottopone ad autorizzazione preventiva tali prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera solamente allo scopo «di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziare, tecniche e umane», e purché esse prevedano alternativamente «il ricovero [...] per almeno una notte» oppure «l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale»; comunque, il successivo co. 6 dispone che l'ASL può negare l'autorizzazione quando la prestazione può mettere in pericolo la sicurezza del paziente oppure essa può essere svolta nel territorio nazionale in tempo «giustificabile dal punto di vista clinico».
La Sezione Consultiva ricorda, quindi, come l'individuazione puntuale delle prestazioni di cui alla lettera a) costituisca l'oggetto dello schema di regolamento in esame. Al punto 3, nota che «la portata normativa del decreto si sostanzia nella individuazione delle prestazioni sanitarie transfrontaliere che le amministrazioni sono tenute a rimborsare solo se autorizzate preventivamente», giudicando coerente e opportuno che tali prestazioni siano individuate sulla base dei Livelli Essenziali di Assistenza, e che per esse siano rispettati i limiti di spesa massima correlati ai LEA.
Al punto 4, il parere analizza gli articoli del regolamento in esame. In particolare:
- Per quanto riguarda l'art. 3 co. 1, il Consiglio di Stato giudica legittima l'interpretazione per cui «la sala operatoria rientra tra le infrastrutture sanitarie altamente specializzate e costose» previste dall'art. 9 co. 2 lett. a) del d.lgs., in considerazione delle «esigenze di programmazione» e dei «costi elevati connessi alla utilizzazione delle sale operatorie»;
- Per quanto riguarda l'art. 3 co. 2, il Consiglio di Stato, vista la possibilità per le Province autonome di Trento e Bolzano di mantenere procedure amministrative diverse per l'autorizzazione alle prestazioni sanitarie transfrontaliere, ritiene che «al fine di prevenire possibili difficoltà in sede di applicazione di tale disposizione, sarebbe opportuno che l'Amministrazione [...] verificasse la congruità della sua formulazione in rapporto a quanto previsto dall'articolo 18 (clausola di cedevolezza) e 19 (linee guida) del decreto legislativo»;
- Per quanto riguarda l'art. 4, il Consiglio di Stato, in riferimento all'aggiornamento dell'elenco delle prestazioni da autorizzare, si esprime affermando che «la scelta di confermare la medesima procedura prevista per il decreto originario appare condivisibile in considerazione della delicatezza della individuazione delle prestazioni da autorizzare preventivamente e della esigenza di condividerla con le Regioni»;
- Per quanto riguarda l'art. 5, il Consiglio di Stato giudica le sue disposizioni sulle modalità di informazione e trasparenza coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo.