Il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei medici ha approvato all’unanimità la comunicazione n.19, contenente gli indirizzi applicativi allegati all'articolo 17 del Codice deontologico – “atti finalizzati a provocare la morte” – adeguandone l’interpretazione ai principi espressi dalla Consulta nella sentenza 242/2019 .
FNOMCeO – Aggiornamento del Codice Deontologico in materia di suicidio medicalmente assistito
Anno 2020
Il dispositivo originario dell’articolo 17 recitava: “Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.”
Con la modifica applicativa non potrà essere comminata alcuna sanzione disciplinare ex art. 17 C.D. tutte le volte in cui il medico, nell’assistere al suicidio un paziente, si muova entro i limiti e i requisiti tracciati dalla sentenza 242/2019.
A tal fine saranno dunque necessari “il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.”
L’obiettivo cui tende l’aggiornamento della norma è la sostanziale parificazione del regime disciplinare, di specifica competenza dei Consigli di disciplina dell’Ordine, con quello penale, tutte le volte in cui il medico operi una pratica di assistenza al suicidio. Verrebbe così assicurata coerenza tra le varie fonti normative coinvolte nello svolgimento della pratica.
Il testo della comunicazione n. 19 è disponibile al seguente link e nel box download.