Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha stabilito la sanzione dell’ammonimento per chi, pur nell’esercizio della libertà di espressione, diffonde immagini non essenziali e lesive della dignità del malato che mostrano lo stesso in condizioni particolari, relative al suo stato di salute, e senza alcuna forma di oscuramento.
Garante per la Protezione dei Dati Personali – Provvedimento 11 aprile 2024: la diffusione di immagini non essenziali e lesive della dignità del malato è sanzionabile con l’ammonimento
Anno 2024
Il 7 dicembre 2022, l’avvocato X, in quanto amministratore di sostegno della signora XX, presenta, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, reclamo al Garante lamentando una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, sui social media e su altri mezzi di comunicazione, di immagini riguardanti le condizioni di salute e la vita privata della signora XX ad opera della signora XXX, madre della signora XX. L’avvocato estende il reclamo anche alla pubblicazione, sempre su commissione della signora XXX, di un libro avente ad oggetto la narrazione dei fatti di cronaca riguardanti la figlia.
L’avvocato X evidenzia anche come, l’8 settembre dello stesso anno, il giudice tutelare abbia diffidato la signora XXX a «interrompere immediatamente detta attività» in quanto considerata in «totale violazione della privacy della ragazza», autorizzando poi l’avvocato stesso a proporre reclamo al Garante. Il 28 dicembre 2022, il Garante ha invitato la signora XXX a fornire informazioni, senza tuttavia avere alcun riscontro dalla stessa. Il 7 dicembre 2023, vengono notificate alla signora XXX allegazioni circa la violazione degli artt. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, art 2-quater, comma 4, 137, 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali e degli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il Garante rileva come i molti post pubblicati dalla signora XXX siano illeciti in quanto le immagini correlate non sono essenziali, ma invece lesive della dignità di XX. Appaino infatti in contrasto «con le disposizioni sopra citate in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 e 10 delle Regole deontologiche e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento». Infatti, nonostante la diffusione dei dati relativi alla signora XX da parte della madre sia riconducibile all’esercizio della libertà di espressione ex artt. 136 e 139 del Codice, risultano violati l’art 137 comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali e l’art 6 delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo, i quali individuano come limite alla diffusione dei dati personali il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Inoltre, in base all’art. 10 delle Regole stesse è necessario, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, che se ne rispetti la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specialmente nei casi di malattie gravi o terminali. Per quanto riguarda, invece, le informazioni contenute nel libro pubblicato dalla signora XXX, queste risultano diffuse nelle forme di manifestazione del pensiero ritenute ammissibili.
Il richiamo risulta dunque fondato ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f). Il Garante dispone nei confronti della signora XXX il divieto di trattamento di ulteriori immagini della signora XX e stabilisce nei confronti della prima la misura dell’ammonimento.
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