La legge di stabilità 2015 ha istituito presso l’Istituto superiore di Sanità il registro dei donatori di gameti per la PMA di tipo eterologo.
L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) - PMA: istituito il registro dei donatori di gameti
Anno 2014
Si tratta del comma 298 dell’unico articolo della legge n. 190/2014 (pubblicata in G.U. il 29.12.2014), di cui riportiamo il testo qui di seguito.
La finalità di istituzione del registro è di garantire la tracciabilità delle cellule dal donatore al nato e viceversa e il conteggio dei nati da un medesimo donatore.
Le strutture sanitarie autorizzate al trattamento dei gameti comunicheranno in via informatica al Registro i dati dei donatori, in modo da assicurare l’anonimato degli stessi.
«298. Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015 e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2004, n. 138».