Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 22/06/2018 un parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 10/04/2018 riguardo la cosiddetta “cannabis light”, e dunque riguardo quei prodotti, ad oggi legalmente in commercio, contenenti infiorescenze di canapa con livelli di Thc compresi tra lo 0,2 e lo 0,6%.
Ministero della Salute - Consiglio Superiore di Sanità: parere circa “Cannabis light”
Anno 2018
Il parere era stato richiesto al CSS dal Ministero della Salute a febbraio di quest’anno; all’organo consultivo, in particolare, erano stati posti due quesiti concernenti i prodotti contenenti infiorescenze di canapa nelle quantità ad oggi consentite dalla legge:
- se siano prodotti pericolosi per la salute umana;
- se possano essere messi in commercio e a quali condizioni, o se invece ne vada vietata radicalmente la vendita.
In risposta al primo quesito, il Consiglio ritiene come non possa essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti la “cannabis light”. L’organo consultivo perviene a questa conclusione in ragione di molteplici rilievi. Anzitutto, sottolinea come allo stato attuale delle ricerche scientifiche non si possa dire che la biodisponibilità del Thc (ossia la velocità e la facilità con cui è assorbito nell'organismo e quindi la misura in cui è disponibile nella circolazione sistemica) sia trascurabile, anche in riferimento a modiche quantità del principio attivo.
Il Thc può penetrare ed accumularsi in alcuni tessuti, come cervello e grasso, in misura ben superiore alle concentrazioni plasmatiche misurabili; inoltre, il consumo di cannabis avviene in condizioni totalmente prive di controllo, rendendone dunque gli effetti a breve e lungo termine del tutto imprevedibili.
Il CSS evidenzia come non sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni come età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza o allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione. Secondo il Consiglio, valutare il rapporto tra l’assunzione di cannabis light e queste condizioni servirebbe per misurare i rischi che la sostanza stupefacente può determinare non tanto per il consumatore in prima persona ma per altri soggetti che entrino in contatto con lui (per esempio il feto, in caso di gravidanza o gli altri automobilisti in caso di guida in stato di alterazione).
Con riguardo invece al secondo quesito, il CSS evidenzia come la legge (nello specifico, l’art. 2 della l. 242/2016) non includa, tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, né la produzione di infiorescenze né la libera vendita al pubblico di prodotti che le contengano. E dunque, anche in seguito alla pericolosità di tali prodotti sopra indicata, il Consiglio afferma come la libera vendita di questi ultimi ponga “motivo di preoccupazione”, e in conseguenza raccomanda che siano attuate misure di precauzione per vietarne la commercializzazione.
Nel box download è disponibile il testo del parere.