Con decreto del 20 marzo 2024 e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di Sanità, ha adottato la versione aggiornata delle “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”, che sostituiscono il decreto ministeriale 1° luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 luglio 2015, n. 161.
Ministero della Salute - Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
Anno 2024
Tramite l’adozione delle “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”, il Ministero della Salute ha voluto fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sono per questi obbligatorie e vincolanti.
Al capo II, rubricato “Accesso alle tecniche”, dopo aver ripreso l’art. 4, legge n. 40/2004, vengono specificati i casi in cui è consentito l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tenendo conto anche di quanto stabilito, in particolare, all’interno della sentenza della Corte costituzionale n. 96/2015. Vengono poi individuati i principi che devono guidare l’applicazione delle tecniche di PMA. Questi risultano essere il principio di gradualità e il principio del consenso informato.
In merito al principio di gradualità le linee guida, al capo IV, stabiliscono come «spetta ai medici del centro di PMA, secondo scienza e coscienza, definire la gradualità delle tecniche utilizzando in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose» tenendo conto di fattori quali la riserva ovarica, l’età dei partner, le cause determinanti sterilità o infertilità e i rischi connessi alle singole tecniche. Sul principio di gradualità, chiariscono le linee guida, deve basarsi anche l’accesso alla PMA di tipo eterologo.
In merito al principio del consenso informato le linee guida rimandano a quanto presente all’interno del decreto dei Ministeri della giustizia e della salute, 28 dicembre 2016, n. 265 “Regolamento recente norme in materia di manifestazione della volontà ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell’art. 6, comma 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40”. Viene chiarito come tra la manifestazione della volontà e l’inizio dell’applicazione della tecnica debba intercorrere un termine non inferiore a giorni sette. Inoltre, la volontà può essere revocata da entrambe i partner fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Il consenso è invece revocabile fino al momento del tranfert nel caso in cui la diagnosi genetica preimpianto metta in luce l’esistenza di una patologia dell’embrione rispondente ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza). Le linee guida, sulla scorta di quanto affermato all’interno di alcune pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, affermano come il consenso alla PMA non possa essere revocato e la donna possa chiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner sia deceduto (Cass., 15 maggio 2019, n. 13000) ovvero se il loro rapporto sia cessato (Corte costituzionale, n. 161/2023).
Il capo VI è invece rubricato “Attività di consulenza e sostegno psicologico rivolta alla coppia”. All’interno del presente capo si impone ad ogni struttura di PMA di dotarsi di consulenti psicologici capaci di svolgere attività di consulenza che, in base al singolo caso, può essere decisionale, di sostegno, fornita nella precisone di rischio di anomalie genetiche trasmissibili o terapeutica.
All’interno del capo VII vengono invece indicate le procedure e le tecniche di procreazione. Queste ultime vengono identificate come «tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o embrioni nell’ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza» e includono: l’inseminazione intrauterina; la fecondazione in vitro e il trasferimento intrauterino di embrioni (FIVET); la microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo; la crioconservazione dei gameti e degli embrioni; la biopsia embrionale per eseguire i test genetici di preimpianto, con successiva indicazione delle casistiche e delle modalità per l’effettuazione dei predetti test.
Le linee guida si concludono con l’elencazione delle misure a tutela dell’embrione. In particolare, riprendendo quanto affermato dalla Corte costituzionale all’interno della sentenza n. 229 del 21 ottobre 2015, viene affermato come «non costituisce ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni nei casi in cui questa sia finalizzata ad evitare l’impianto in utero di embrioni effetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravita di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 22 maggio 1978, n. 194.».
Nel box download la versione integrale delle Linee Guida