Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, co. 1 e 2 e 4, co. 1, che non consentono alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Secondo il giudice tali norme contrasterebbero con gli artt. 2, 3, 32 e 117, co. 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.
Tribunale di Roma - Nuovo ricorso di costituzionalità contro la legge 40/2004
Anno 2014
La richiesta di poter avere accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e, contestualmente, alla diagnosi genetica preimpianto era stata avanzata da una coppia, per evitare di trasmettere al figlio la distrofia muscolare Becker, della quale la donna era portatrice sana.
L’amministrazione sanitaria si opponeva alla richiesta della coppia che non poteva essere qualificata come “infertile” e doveva dunque essere esclusa dai destinatari della legge 40.
Il giudice del Tribunale di Roma ritiene, in linea con altra giurisprudenza, che relativamente all’accesso alla diagnosi genetica preimpianto sia possibile una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 13 della legge 40 in base alla quale questo consentirebbe la selezione preimpianto nell’ipotesi di rischio di trasmissione al feto di una grave patologia di cui siano portatori i genitori.
Diversamente, non sarebbe possibile superare in via interpretativa il requisito dell’infertilità quale condizione necessaria per avere accesso alle tecniche di PMA e, conseguentemente, alla diagnosi preimpianto.
La limitazione apparirebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost. in quanto «viola il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative, il principio di eguaglianza, di ragionevolezza e il diritto alla salute, costringendo le coppie fertili, portatrici di malattia geneticamente trasmissibile, come la coppia in esame, a una gravidanza naturale e all’eventuale aborto terapeutico». Inoltre, le norme impugnate contrasterebbero poi l’art. 117, co. 1 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU sotto il profilo della ragionevolezza, così come evidenziato dalla Corte EDU nella sentenza Costa Pavan, e sotto il profilo della discriminazione delle coppie fertili portatrici di malattia geneticamente trasmissibile, rispetto alle coppie sterili o infertili o in cui l’uomo sia affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili.
Qui l’ordinanza di rinvio (fonte: associazione Luca Coscioni).