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Argentina - Corte Suprema Argentina - sentenza n. 259. XLVI del 2012: accesso all'interruzione di gravidanza a vittime di violenza sessuale
13 marzo 2012

La Corte Suprema argentina, imponendo un'interpretazione estensiva dell'art. 86 del codice penale (che regola le condizioni di esclusione della punibilità dell'aborto) ha autorizzato l'accesso all'interruzione di gravidanza a tutte le donne vittime di violenza sessuale. È stata sancita anche l'illegittimità della previsione di una necessaria autorizzazione giurisdizionale, stabilendo che è sufficiente la dichiarazione della donna, in cui si afferma che la gravidanza è la conseguenza di una violenza sessuale.

Numero
n. 259. XLVI
Anno
2012

 La Corte ha così confermato la decisione di un tribunale provinciale, che aveva consentito l'accesso all'aborto ad una quindicenne, rimasta incinta in seguito allo stupro da parte del patrigno. Il quadro normativo argentino vieta l'aborto, tranne nel caso in cui esso costituisca un rischio per la vita o per la salute della madre o nel particolare caso in cui la gravidanza sia la conseguenza di una violenza sessuale nei confronti di una donna incapace.

Riportiamo di seguito i passi salienti della decisione (.pdf completo nel box download – fonte: sito della Corte Suprema argentina).

La Costituzione e le norme convenzionali invocate nel ricorso non impongono di interpretare in modo restrittivo l'art. 86, co. 2 del codice penale, che regola i presupposti per l'aborto non punibile in caso di gravidanza derivante da violenza sessuale: «el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto».

Il quadro normativo e costituzionale impone, secondo la Corte, un'interpretazione estensiva della disposizione: «es necesario puntualizar que los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación, que son ejes fundamentales del orden jurídico constitucional argentino e internacional y que en este caso poseen, además, una aplicación específica respecto de toda mujer víctima de violencia sexual, conducen a adoptar la interpretación amplia de esta norma». Infatti, limitare l'interpretazione della disposizione che permette l'interruzione della gravidanza solo ai casi di una violenza sessuale nei confronti di una donna incapace di mente, costituirebbe una distinzione irragionevole nei confronti di tutte le vittime di violenza sessuale e pertanto non può essere ammessa.

Si deve pertanto adottare un'interpretazione dell'art. 86 del codice penale che escluda la punibilità dell'aborto in tutti i casi in cui la gravidanza derivi da una violenza sessuale, nel rispetto del principio generale di dignità della persona umana.

Con riferimento alla previsione di un'autorizzazione giurisdizionale per l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza nei casi di violenza sessuale (art. 86, co. 2, n. 2), la Corte Suprema argentina ritiene che tale presupposto sia illegittimo, poiché costringe «la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras. […] Que hacer lo contrario, significaría que un poder del Estado, como lo es el judicial, cuya primordial función es velar por la plena vigencia de las garantías constitucionales y convencionales, intervenga interponiendo un vallado extra y entorpeciendo una concreta situación de emergencia sanitaria, pues cualquier magistrado llamado a comprobar la concurrencia de una causal de no punibilidad supeditaría el ejercicio de un derecho expresamente reconocido por el legislador en el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, a un trámite burocrático, innecesario y carente de sentido».

Viene infine indirizzato un monito al legislatore affinché intervenga a disciplinare in modo completo le modalità d'accesso all'interruzione di gravidanza nei casi di violenza sessuale, in modo da rimuovere tutte le barriere amministrative, burocratiche o di fatto ancora esistenti nel Paese, e disciplinare contestualmente il sistema di esercizio dell'obiezione di coscienza per il personale medico.

Pubblicato il: Martedì, 13 Marzo 2012 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Maggio 2019
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