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Argentina - Poder Judicial de Tucumán (Civil en Familia y Sucesiones I) - P. A. M. Y OTRO s/ AUTORIZACIÓN JUDICIAL: gestazione per altri di carattere solidale
26 settembre 2018

Il Tribunale di Tucumán (Argentina), in data 26 settembre 2018, autorizza la pratica della gestazione per altri di carattere solidale nel caso in cui sia la sorella della committente ad offrirsi come madre gestante.

Anno
2018

Una donna argentina affetta da una grave patologia congenita, cui consegue l’assenza di utero e tube, si rivolge al Tribunale al fine di ottenere un’autorizzazione giudiziale che consenta alla sorella di portare a termine la gravidanza al suo posto.

In Argentina, nonostante il silenzio della legge a riguardo, si è introdotto di recente un nuovo modello giurisdizionale per cui l’accordo di gestazione per altri deve essere sottoposto al giudice il quale, dopo una scrupolosa valutazione delle circostanze del caso concreto, può attribuire ex ante la genitorialità alla coppia committente.

Nel caso di specie, il ragionamento del giudice muove dalla definizione di tecniche di procreazione medicalmente assistita contenuta nella Legge 26.862. Nello specifico, si pone in evidenza l’inciso finale dell’art. 2 per cui “potranno includersi nuovi procedimenti e tecniche sviluppati grazie ai progressi medico-scientifici, quando siano autorizzati dall’autorità competente”.

Nonostante questa premessa, giova ricordare che la gestazione per altri non trova riconoscimento alcuno all’interno dell’ordinamento argentino. Anzi, l’art. 564 del Codice civile e commerciale ribadisce che coloro che nascono a seguito di procreazione medicalmente assistita sono figli della donna che li ha dati alla luce.

Tuttavia, in una sistema di costituzionalità diffuso come quello argentino, tutti i giudici, allorché debbano applicare una norma di legge per risolvere il caso a loro sottoposto, hanno il potere di verificarne la costituzionalità e, ove ne rilevino il contrasto con la Costituzione, disapplicarla.

In ragione della suddetta facoltà, il giudice riscontra l’incompatibilità dell’art. 564 con una serie di principi di rango costituzionale e internazionale tra cui il diritto di fondare una famiglia, il diritto di procreare, il diritto alla salute sessuale e riproduttiva, il diritto di godere dei progressi scientifici, ecc. In riferimento al diritto di procreare, la dottrina ha specificato che “tale diritto si riflette su qualsiasi tipo di relazione, senza che lo Stato possa realizzare interventi che ostacolino il suo esercizio”.

Per questi motivi il giudice, dopo aver conosciuto personalmente i committenti e analizzato nel dettaglio la relazione di un gruppo interdisciplinare composto da medici e psicologici, accoglie la domanda della richiedente dichiarando incostituzionale l’art. 564 e determinando a priori il rapporto di filiazione tra il/i figlio/i che nasceranno dalla sorella gestante e la coppia dei committenti.

Il testo integrale della sentenza si trova nel box download.

Andrea Pannacciulli
Pubblicato il: Mercoledì, 26 Settembre 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 28 Giugno 2019
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