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Australia – High Court of Australia – Masson v. Parsons & ors: fecondazione eterologa e genitorialità
19 giugno 2019

Colui che, in relazione ad una pratica di fecondazione in vitro eterologa, non si limiti a fornire i propri gameti per favorire l’altrui progetto genitoriale, ma sia registrato come genitore nell’atto di nascita del nato e, poi, sia presente nella vita dello stesso, esercitando i diritti e doveri connaturati nella responsabilità genitoriale, è per questo genitore.

Numero
[2019] HCA 21
Anno
2019

Nel 2006 il ricorrente ha donato il suo sperma alla prima convenuta, così che potesse concepire un figlio tramite procreazione medicalmente assistita (PMA). Al tempo del concepimento il ricorrente riteneva che avrebbe svolto attività genitoriali nei confronti della nascitura, provvedendo al supporto morale e materiale insito nella responsabilità genitoriale. Al momento della nascita, il sig. Masson fu registrato nell’atto di nascita come padre . Nonostante la bimba vivesse con la madre e la sua partner, il ricorrente fu sempre molto presente nella vita della piccola (contribuiva al mantenimento economico, si curava attivamente della salute, dell’educazione e del benessere generale) tanto che il giudice di prime cure descrisse tale dinamica relazionale come “an extremely close and secure attachment relatioship with the child” (§4).

Nel 2015, la madre e la sua compagna avevano deciso di trasferirsi dall’Australia in Nuova Zelanda e di portare con loro la figlia. Instaurando un giudizio di fronte alla Family Court, il ricorrente ottenne anzitutto il conferimento di responsabilità genitoriale condivisa nei confronti della minore tra i tre adulti coinvolti (concretizzata in un affido condiviso) e di mantenere la residenza del bimbo in Australia.

Anzitutto si rileva come la maggioranza della High Court abbia ritenuto che la s. 79 del Judiciary Act (che individua la legge applicabile in materia di giurisdizione per le corti che esercitano giurisdizione federale) operi nel senso di escludere l’applicabilità delle ss. 14(2) e 14 (4) dello Status of Children Act.

La Corte afferma inoltre che la ratio della s 60H (“Children born as a result of artificial conception procedures”)  è quella di espandere il novero dei soggetti qualificabili come genitori. Proprio perché né s. 60H, né s. 60G (“Family Court may grant leave for adoption proceedings by prescribed adopting parent”) forniscono un elenco esaustivo di chi sia “genitore” ai sensi del Family Law Act in relazione ai bambini nati tramite  PMA. Ai sensi della s. 109 della Costituzione australiana, trava applicazione quanto disposto alla Division 1 of Part VII del Family Law Act : in questo senso, la Corte individua una nozione estensiva di genitorialità. Per individuare chi, ipso iure, sia genitore, in ottica includente e di salvaguardia dell’interesse preminente del minore, la  High Court ha sottolineato l’importanza si un’analisi del caso concreto, da valutarsi alla luce del significato comune del termine.

In tal senso la Corte ha detto che

“As has been explained, the ordinary, accepted English meaning of the word "parent" is a question of fact and degree to be determined according to the ordinary, contemporary understanding of the word "parent" and the relevant facts and circumstances of the case at hand” (§54).

Qualificare un soggetto come “donatore di sperma” implica necessariamente che questi non abbia contribuito in alcun modo, se non mettendo a disposizione i propri gameti per favorire un concepimento. Questo, però, non rispecchia le dinamiche emerse nel caso di specie.

Visto il coinvolgimento di fatto (assistenza morale e materiale ut supra) e formale (padre nell’atto di nascita) dimostrato, infatti, “no reason has been shown to doubt the primary judge’s conclusion that the appellant is a parent of his daughter” (§56).

La sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Marco Poli
Pubblicato il: Mercoledì, 19 Giugno 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Settembre 2019
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