La Corte Suprema della Western Australia ha riconosciuto il diritto di una vedova a recuperare e conservare lo sperma del defunto marito per consentirle di accedere alla procreazione assistita.
Australia - Supreme Court of Western Australia - Re Section 22 of the Human Tissue and Transplant Act 1982 (WA); ex parte C [2013] WASC 3: procreazione medicalmente assistita
2 gennaio 2013
La signora C e il marito avevano cominciato insieme un programma di fecondazione artificiale prima della morte dell'uomo. In seguito al decesso, la donna aveva chiesto all'ospedale di poter ottenere lo sperma per conservarlo, ma la struttura aveva opposto un diniego, fondato sulla necessità di un ordine giurisdizionale.
Rivoltasi alla Corte in base ad una procedura d'urgenza, Ms C ha ottenuto dal giudice James Edelman l'autorizzazione necessaria, sulla base dell'interpretazione dello Human Tissue and Transplant Act 1982 .
Nel box download il testo completo della sentenza.
Le motivazioni dipartono dall'applicabilità del paradigma proprietario alle parti del corpo umano vivente o dopo il decesso, come base per l'interpretazione dell'art. 22 dell'atto legislativo del 1982 (Designated officer may authorise removal of tissue from bodies in hospital), che disciplina i casi e le procedure per il prelievo di tessuto dal corpo di un deceduto. In particolare, l'articolo prevede che la persona che può legittimamente esprimere il proprio consenso al prelievo e utilizzo del tessuto sia il più anziano familiare stretto (nel caso di specie, la signora C).
Viene quindi deciso di autorizzare il prelievo di sperma dal corpo del defunto, in applicazione dell'art. 22 dello Human Tissue and Transplant Act, per le seguenti ragioni:
- il corpo del defunto si trova in un ospedale;
- l'utilizzo dello sperma per la procreazione assistita è da considerarsi compreso nei “medical purposes” di cui all'art. 22.1.b;
- il termine “tessuto” include anche lo sperma, secondo le finalità della legge;
- non c'è ragione di ritenere che il defunto avrebbe espresso il proprio rifiuto.
Infine, il giudice indica come dovrebbero essere in futuro gestite situazioni simili da parte degli ospedali: «In future, the most efficient procedure to follow in an urgent case such as this would be for any request for extraction of spermatozoa to be directed by the hospital to the designated officer who can consider the matters raised in s 22 of the Human Tissue and Transplant Act which I have described above. If the designated officer is unavailable he or she can, in writing (by email or fax) delegate the power to another officer. The delegation can occur beforehand or at the time of the request.
In the short time available I have been unable to locate any codes of practice made under the Human Tissue and Transplant Act s 32A. That section provides that the Executive Director may, with the approval of the Minister, issue codes of practice setting out directions and guidelines for the purposes of facilitating the operation of any of the provisions of the Human Tissue and Transplant Act. Such Codes might usefully set out the principles suggested above if they do not already do so».