La Corte costituzionale austriaca ha accolto la questione di legittimità costituzionale del paragrafo 78 del codice penale limitatamente alla parte in cui vieta in assoluto l’aiuto al suicidio (Hilfeleistung zum Selbstmord). Ha confermato invece la legittimità costituzionale della fattispecie di istigazione al suicidio (Verleiten zum Suizid), di cui allo stesso paragrafo 78, mentre la questione concernente l’omicidio del consenziente (Tötung auf Verlangen, paragrafo 77 del codice penale) è stata dichiarata inammissibile.
Austria - Verfassungsgerichtshof – causa G 139/2019: è incostituzionale il divieto assoluto di aiuto al suicidio
11 dicembre 2020
Con la sentenza pubblicata l’11 dicembre 2020, il giudice costituzionale federale austriaco ha dichiarato incostituzionale la disposizione per punisce penalmente l’assistenza al suicidio.
Secondo la Corte, l’art. 78 del codice penale, nella parte in cui prevede che possa configurare la condotta criminale anche l’aiuto al suicidio prestato da un terzo (“oder ihm dazu Hilfe leistet”) è in contrasto con il principio di autodeterminazione, mentre il reato di istigazione al suicidio non viola le norme della Carta fondamentale austriaca. Gli effetti della sentenza si produrranno a partire dal 31 dicembre 2021.
I giudici costituzionali collegano il principio di autodeterminazione a numerose norme costituzionali che tutelano i diritti fondamentali, in particolare quello alla vita privata, il diritto alla vita e il principio di eguaglianza. Nello specifico l’autodeterminazione include il diritto di decidere sulla propria vita, anche scegliendo una morte che si ritiene dignitosa. Rispetto alla norma del codice penale impugnata, la Corte osserva che il principio di autodeterminazione può includere anche il diritto di una persona che vuole porre termine alla propria esistenza di avvalersi dell’aiuto di un terzo. Vietare tale intervento può rappresentare un’ingerenza eccessiva da parte dello Stato nello spazio di autonomia individuale.
Dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali, non vi è differenza, secondo i giudici costituzionali, se il paziente sceglie di rifiutare le cure o chiede l’aiuto di un terzo per terminare la propria vita: in entrambi i casi la decisione viene resa sulla base della libera autodeterminazione della persona e per questo deve essere rispettata, anche dal legislatore.
Nell’ordinamento austriaco, inoltre, la legge del 1998 sulle disposizioni anticipate di trattamento prevede la possibilità, per il paziente, di scegliere se intraprendere o proseguire le cure mediche necessarie al suo stato, oppure se interromperle o rifiutarle. Nel caso di una persona che, invece, richieda l’assistenza di un terzo per porre termine alla propria vita, in caso di malattia, la condotta di colui che fornisce l’aiuto richiesta è penalmente perseguita, senza eccezioni. Ciò viola il principio di autodeterminazione.
Poiché la libertà di scelta può essere condizionata da una moltitudine di fattori di diversa natura, è compito del legislatore adottare le misure adeguate a prevenire eventuali abusi, in modo che il paziente possa prendere la propria decisione in piena libertà, senza influenze da parte di terzi. Solo nel caso in cui la decisione di interrompere la propria vita con l’aiuto di un terzo sia stata assunta dalla persona in modo libero e senza alcuna interferenza, la norma del codice penale che punisce chi aiuti altri nel suicidio si pone in contrasto con la Costituzione. In termini generali, invece, l’istigazione al suicidio non pone problemi di compatibilità con la Carta fondamentale.
Viene, invece, dichiarata inammissibile la questione relativa al reato di omicidio del consenziente (§ 77 StGB). I giudici costituzionali ritengono, infatti, che anche qualora tale norma venisse dichiarata incostituzionale, la corrispondente condotta sarebbe comunque punibile come omicidio.
Il testo della pronuncia è disponibile nel box download. A questo link il comunicato stampa della Corte.