La Corte costituzionale belga si è pronunciata sulla legge del 28 febbraio 2014 che ha modificato la legge del 28 maggio 2002 sull’eutanasia, estendendola – a determinate condizioni – anche ai minori.
Belgio – Cour constitutionnelle - sent. 153/2015: decisione della Corte costituzionale sulla legge che estende l’eutanasia ai minori
29 ottobre 2015
Con la decisione del 29 ottobre 2015 la Corte ha rigettato il ricorso (recours en annulation), ritenendo la legge conforme a Costituzione a condizione che le disposizioni di cui all’articolo 3 § 2, 7, così come modificate nel 2014, siano interpretate nel senso che il medico non possa praticare l’eutanasia senza che la capacità di discernimento del minore sia attestata per iscritto da uno psichiatra o da uno psicologo infantile.
Nella decisione i giudici richiamano le condizioni generali applicabili alle scelte di fine vita per i minori, ricordando, tra l'altro, come con la depenalizzazione dell’eutanasia nelle ipotesi previste dalla legge il legislatore abbia voluto dare una risposta alle richieste avanzate da pediatri e altri professionisti sanitari e abbia evitato di fissare un limite di età in riferimento alla capacità di discernimento per privilegiare la valutazione caso per caso, rinviando alla posizione dell’Ordine dei medici in base alla quale in ambito medico « l’âge mental d’un patient est plus à prendre en considération que son âge civil ».
La Corte costituzionale ha valutato la legge impugnata alla luce sia del diritto alla vita garantito dalla Costituzione belga sia dell’articolo 2 della CEDU. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, i giudici hanno ribadito in particolare la necessità che il legislatore – nonostante l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto – adotti le misure appropriate per proteggere le persone più vulnerabili al fine di evitare abusi e garantire il loro diritto alla vita e all’integrità fisica.
Nell'analizzare le varie misure adottate dal legislatore belga per conformarsi all’articolo 2 CEDU, la Corte costituzionale trae l’interpretazione delle norme impugnate (réserve d’interprétation) dal dovere del medico di consultare uno psichiatra o uno psicologo infantile, al quale spetta il compito di valutare – in condizioni di indipendenza tanto dal medico curante quanto dal paziente e dai suoi rappresentanti legali – la capacità di discernimento del minore.
Secondo la Corte tale consulenza costituisce una garanzia ulteriore per la corretta applicazione della legge e, pertanto, il parere dello psichiatra o dello psicologo infantile deve vincolare il medico nelle decisioni di fine vita che riguardano i minori.
Il testo della decisione (in francese) è disponibile a questo link .