In data 31 gennaio 2018 la Divisional Court dell’Ontario ha dichiarato costituzionalmente legittime le disposizioni che pongono in capo ai medici obiettori l’obbligo di assicurare un effettivo rinvio dei pazienti ad altro medico non obiettore, nonché di intervenire personalmente in caso di urgenza.
Canada - Superior Court of Justice (Divisional Court of Ontario) - The Christian Medical and Dental Society of Canada v. College of Physicians and Surgeons of Ontario: obiezione di coscienza e obbligo di indirizzare il paziente ad altro medico non obiettore
31 gennaio 2018
La sentenza respinge il ricorso promosso da cinque professionisti medici e tre organizzazioni professionali (Christian Medical and Dental Society of Canada, Canadian Federation of Catholic Physicians’ Societies e Canadian Physicians for Life) contro alcune disposizioni della “Human Right Policy” e della “Maid Policy” del College of Physicians and Surgeons of Ontario, secondo le quali rimane in capo ai medici obiettori di coscienza l’obbligo di assicurare un pronto ed effettivo rinvio del paziente ad un medico disponibile a prestare il trattamento (Effective referral requirements) e di intervenire personalmente ove necessario a prevenire un danno imminente alla salute del paziente (Emergency provision). Basandosi sull’art. 2(a) della Canadian Charter of Rights and Freedoms, i ricorrenti sostenevano che la previsione di tali obblighi si ponesse in violazione della loro libertà di religione e coscienza.
La sentenza, pur riconoscendo l’esistenza di una limitazione della libertà di religione e coscienza dei ricorrenti, stabilisce che si tratta di un’ingerenza ragionevole e giustificata in una società democratica, ai sensi dell’art. 1 della Canadian Charter of Rights and Freedoms.
Nella decisione, il giudice canadese sottolinea l’importanza dell’obiettivo di tutela del diritto alla salute e all’accesso equo e tempestivo all’assistenza sanitaria e conduce un esame di proporzionalità tra l’ingerenza nella libertà di coscienza dei medici obiettori e il perseguimento di questo scopo.
La corte analizza, in primo luogo, alcune misure meno restrittive proposte dai ricorrenti in alternativa all’obbligo di pronto ed efficace rinvio ad altro medico. Queste, tuttavia, vengono ritenute non sufficienti ad una effettiva tutela della particolare situazione di vulnerabilità nella quale si viene a trovare il paziente che si vede rifiutato un trattamento sanitario. La corte sottolinea, inoltre, che sussiste in capo ai medici del servizio sanitario pubblico, da una parte, un dovere di non abbandonare il paziente e, dall’altra, la possibilità di praticare la propria professione in ambiti dove tali conflitti di coscienza non possono sorgere.
In conclusione, la corte dichiara che i limiti posti all’obiezione di coscienza dalle disposizioni del College of Physicians and Surgeons of Ontario sono giustificati e costituzionalmente legittimi, essendo ragionevoli, proporzionali e direttamente connessi all’obiettivo di tutela del diritto alla salute dei pazienti.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.