La Corte costituzionale della Colombia ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sull’articolo 122 del Codice penale, relativo alla disciplina dell’interruzione di gravidanza. In virtù di ciò, la disciplina dell'interruzione di gravidanza rimane invariata rispetto a quanto precedentemente stabilito della Corte nella sentenza C- 355 del 2006.
Colombia- Corte costituzionale-Inammissibile la questione di costituzionalità sull'articolo 122 del Codice penale (aborto)
2 marzo 2020
Il 2 marzo la Corte costituzionale della Colombia ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata da una cittadina in merito all’articolo 122 del Codice penale, come interpretato dalla sentenza c-355/2006.
L’articolo 122 del Codice penale, in seguito alla sentenza della Corte stessa del 2006, consente in alcuni casi specifici e tassativi di ricorrere alle procedure abortive. In particolare, non costituisce reato I) ricorrere all’aborto quando la gravidanza risulta un pericolo certificato da un medico per la vita o la salute fisica e mentale della donna; II) ricorrere all’aborto quando, su certificazione medica, il feto sia affetto da una malformazione grave; III) ricorrere all’aborto quando la gravidanza è il risultato di una violenza carnale o di inseminazione artificiale effettuata senza consenso, oppure di incesto.
Una cittadina colombiana aveva presentato una questione di costituzionalità in merito alla disciplina abortiva, sostenendo che la stessa fosse contraria alla dignità, integrità psicologica e fisica delle donne, mettesse in pericolo la coscienza e salute mentale dei medici responsabili del procedimento e attentasse alla vita, dignità, intimità e integrità delle e dei nascituri.
La Corte ha reputato che, essendo tale articolo oggetto di una pronuncia costituzionale del 2006, gli argomenti della ricorrente non fossero sufficienti per rovesciare il giudicato costituzionale. La Corte ha osservato che in casi come questo, è necessario essere molto esigenti nel rispetto dei requisiti della domanda di costituzionalità e devono esistere ragioni consistenti per analizzare nuovamente la medesima fattispecie.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte infatti, quando la costituzionalità di una norma è stata già vagliata, è proibito tornare a giudicare la questione già risolta se non in tre casi specifici. I casi sono i seguenti: mutamento del parametro di costituzionalità, mutamento del significato materiale della Costituzione, variazione del contesto normativo.
Sulla domanda in oggetto, in particolare, la Corte ha riscontrato che questa non rispettava i requisiti di: I) certezza, poiché le argomentazioni presentate sono basate su una interpretazioen soggettiva dell’articolo; II) specificità, poiché gli argomenti presentati risultano generici ed eccessivamente vaghi; III) pertinenza, poiché gli argomenti non vertono su una questione di costituzionalità; IV) Sufficienza, poiché gli argomenti non sono atti a generare un dubbio iniziale sulla costituzionalità della norma, ed in fine V) chiarezza, poiché è assente una coerenza argomentativa che consenta di comprendere i motivi dell’ipotetica incostituzionalità della norma
Qui disponibile il comunicato stampa della Corte in merito, con maggiori dettagli circa le argomentazioni dei giudici (decisione votata a maggioranza di 6 su 9).