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Colombia – Corte costituzionale – sent. C-233/21: incostituzionale il reato di homicidio por piedad
22 luglio 2021

La Corte costituzionale colombiana ha dichiarato incostituzionale il reato di “homicidio por piedad”, consentendo a chi è affetto da malattie gravi ed irreversibili di porre fine alla propria esistenza con l’aiuto di un medico.

Numero
C-233
Anno
2021

La questione di legittimità costituzionale riguarda l’art. 106 del codice penale colombiano (Ley 599/2000) che disciplina i casi di “omicidio per pietà” (homicidio por piedad) e prevede la reclusione da 10 a 54 mesi per chi uccida un uomo affetto da una malattia grave ed incurabile per porre fine alle sue sofferenze.

Nel decidere, la Corte ha richiamato la precedente sentenza costituzionale C-237/97 che ha consentito l’uccisione da parte del medico del paziente gravemente malato che esprimesse una chiara volontà in tal senso: in questa occasione, infatti, la Corte aveva riconosciuto il diritto costituzionale a morire con dignità. Nonostante l’identità dell’oggetto del giudizio e l’esistenza quindi di un giudicato, la Corte è chiamata a decidere nuovamente in ragione del mutato contesto normativo di riferimento: il codice penale del 2000, infatti, ha riprodotto la normativa previgente senza tenere conto della precedente decisione additiva della Corte costituzionale.

La norma è stata oggetto di censura per contrarietà agli articoli 11 (dignità della vita), 12 (divieto di trattamenti degradanti) e 16 (autodeterminazione) della Costituzione colombiana. La Corte ha sostenuto infatti che non si può obbligare una persona a subire condizioni contrarie alla dignità umana e che il diritto alla vita non può ridursi alla mera sopravvivenza biologica, ma deve includere la possibilità di vivere in modo dignitoso. Come conseguenza, dunque, la Corte ritiene che la potestà legislativa in ambito penale debba arrestarsi di fronte a valori di rango costituzionale e che l’assistenza prestata da un medico in accordo con il proprio paziente non possa essere sanzionata penalmente.

La Corte dunque ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non esclude la punibilità nel caso in cui la condotta venga posta in essere da un medico a fronte del consenso libero ed informato di un paziente affetto da una malattia grave ed incurabile che gli provochi intense sofferenze fisiche o psicologiche. Questa nuova lettura del diritto a morire dignitosamente rappresenta un notevole ampliamento rispetto alla precedente posizione della Corte del 1997, in quanto non lo limita più ai casi di malattie terminali, ma riconosce un’ampia libertà di autodeterminazione a coloro che si trovano in condizioni di infermità permanente.

La Corte ha evidenziato, inoltre, la presenza di un vuoto normativo in materia di diritto a una morte dignitosa e ha riproposto l’invito al legislatore ad intervenire con una regolamentazione completa.

Il comunicato stampa della sentenza è disponibile nel box download e a questo link.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Giovedì, 22 Luglio 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 11 Ottobre 2021
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