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Comitato Europeo dei Diritti Sociali - CGIL c. Italy: interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza
11 aprile 2016

Il Comitato Europeo dei diritti sociali ha condannato l’Italia per la violazione di numerose disposizioni della Carta Sociale Europea, poiché l'alta percentuale di obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza del personale sanitario e la mancata adozione delle necessarie misure da parte delle competenti autorità statali e regionali per rendere effettiva l'applicazione della legge violano il diritto alla salute della donna e il diritto al lavoro del personale sanitario non obiettore.

Numero
91/2013
Anno
2016

Nel proprio ricorso, la CGIL sosteneva che l’impropria applicazione previsione della legge n. 194/1978 sull’obiezione di coscienza determina una violazione:

-          Dell’art. 11 (diritto alla salute) della Carta Sociale Europea, sia autonomamente, sia in combinato disposto con l’articolo E della Carta (non discriminazione);

-          Dell’art. 1 (diritto al lavoro), dell’art. 2 (diritto ad eque condizioni di lavoro), dell’art. 3 (diritto alla sicurezza e all’igiene sul lavoro) e dell’art. 26 (diritto alla dignità sul lavoro), autonomamente o in combinato disposto con l’articolo E della Carta (non discriminazione).

Similmente ai motivi di ricorso accolti nella decisione del 2014, la CGIL sostiene che l’impropria applicazione delle previsioni sull’obiezione di coscienza violi il diritto alla salute delle donne, in termini di diritto ad accedere ai servizi abortivi secondo quanto previsto dalla legge. In aggiunta, si sottolinea che l’alto tasso di obiezioni tra il personale sanitario determina la violazione del diritto al lavoro e delle altre previsioni rilevanti della Carta per i medici non obiettori.

In termini generali, la CGIL sottolinea che la legge n. 194/1978 effettua un bilanciamento tra di diritti delle donne (alla vita, alla salute e all’autodeterminazione nelle scelte riproduttive) e quelli del personale sanitario (il diritto a sollevare l’obiezione di coscienza rispetto all’interruzione di gravidanza). Questo assicura che nessuno dei diritti in gioco venga sacrificato per dare prevalenza all’altro, con l’eccezione dei casi in cui l’IVG sia necessaria a salvare la vita della donna.

Inoltre, in base alle previsioni di legge, le strutture sanitarie devono garantire la possibilità di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza; le Regioni devono garantire l’attuazione di tali previsioni, eventualmente anche attraverso la mobilità del personale.

Nella propria difesa il Governo sostiene che il numero di obiettori di coscienza tra il personale sanitario non determinerebbe un’ingiustificata compressione dei diritti delle donne. Piuttosto, negli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva riduzione del numero di aborti, superiore rispetto all’incremento nella percentuale di obiezioni.

Nel ricorso, inoltre, la CGIL sottolinea che a causa dell’alto tasso di obiezioni, le donne sono costrette a rivolgersi a servizi abortivi all’estero, oppure in altre Regioni. Tale elemento costituirebbe una discriminazione di natura economica, sociale e territoriale, come già rilevato nella precedente decisione del Comitato.

Il Comitato per i diritti sociali osserva che, in seguito alla decisione del 2014, i problemi relativi all’effettività del diritto ad accedere all’interruzione volontaria di gravidanza sono rimasti irrisolti. Le strutture sanitarie, inoltre, non hanno adottato le necessarie misure per compensare l’insufficienza dei servizi determinata dal numero di obiettori. Le competenti autorità regionali non hanno ancora adottato alcuna misura per attuare in modo soddisfacente le previsioni dell’art. 9 della legge n. 194. «The Committee emphasises that these situations may involve considerable risks for the health and well-being of the women concerned, which is contrary to the right to the protection of health as guaranteed by Article 11 of the Charter».

Sulla violazione dell’art. E (non discriminazione) in combinato disposto con l’art. 11 (diritto alla salute)

Secondo il ricorrente, la situazione di fatto descritta provoca due livelli di discriminazione. Da una lato, una disparità nelle possibilità di accedere ai servizi abortivi per le donne e la necessità di spostarsi sul territorio nazionale per interrompere la gravidanza. Dall’altro lato, una discriminazione ingiustificata si creerebbe tra le donne che vogliono accedere ai servizi abortivi (intesi quale prestazione sanitaria) e quelle che, invece, hanno accesso ad altri servizi per la salute.

Il Comitato rileva la violazione del combinato disposto tra diritto alla salute e divieto di discriminazione rispetto ad entrambi i profili segnalati, come già rilevato nella decisione precedente.

Sulla violazione dell’art. 1(2) della Carta

Nel ricorso veniva invocate la violazione dell’art. 1(2) della Carta, che proibisce le discriminazioni sul lavoro: in questi termini, i sanitari non obiettori sarebbero discriminati rispetto agli obiettori, dal punto di vista del carico di lavoro, delle opportunità di carriera e della protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Comitato rileva la violazione anche di questa disposizione: «The Committee finds that this difference in treatment (the disadvantages suffered by non- objecting personnel) between non- objecting medical personnel and objecting personnel arises simply on the basis that certain medical practitioners provide abortion services in accordance with the law, therefore there is no reasonable or objective reason for this difference in treatment. 246. Consequently, the Committee holds that the difference in treatment between the objecting and non- objecting medical practitioners amounts to discrimination in violation of Article 1§2 of the Charter».

Sulla violazione dell’art. 2(1) della Carta

Secondo la CGIL, la violazione dell’art. 2(1) della Carta consiste nel maggior carico di lavoro cui sono sottoposti i medici non obiettori.

Riguardo a tale elemento, tuttavia, il Comitato rileva che i dati a sua disposizione (portati all’attenzione dello stesso dalle parti) non sono sufficienti a valutare se vi sia una effettiva violazione delle previsioni della Carta.

Sulla violazione dell’art. 3(3) della Carta

Nel ricorso si lamentava una violazione del diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, che consiste in «The increased number of such procedures performed by non-objecting practitioners, their gradually repetitive character as well as working conditions involving overtime, work in isolation or without replacement, affect the physical and mental health of such practitioners». Anche in questo caso, a causa della mancanza di elementi di prova sufficienti, il Comitato non rileva la violazione della disposizione.

Sulla violazione dell’art. 26 della Carta

Con riguardo alla disposizione che prevede il Diritto alla tutela della dignità sul luogo di lavoro, nel ricorso si sottolineava che spetta ai pochi medici non obiettori effettuare tutti gli interventi. «The situation, CGIL contends, affects the career and dignity of non-objecting physicians and medical personnel, in breach of the right to dignity at work enshrined in Article 26 of the Charter, read alone or in conjunction with the non-discrimination clause in Article E». Nonostante siano scarsi gli elementi di prova portati all’attenzione del Comitato, viene comunque rilevata una violazione del Diritto alla dignità sul luogo di lavoro, poiché l’art. 26 della Carta impone agli Stati un’obbligazione positiva che consiste nell’adottare le necessarie misure preventive per assicurare che non vi siano discriminazioni sul luogo di lavoro.

La sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Lunedì, 11 Aprile 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 13 Giugno 2019
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