Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una richiesta di parere, formulata dal Ministero della salute, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. I quesiti proposti hanno ad oggetto la prevista istituzione della baca dati nazionale delle DAT (art. 1, comma 418, l. n. 205/2017) e il suo raccordo con le disposizioni della legge 219/2017.
Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 18 luglio 2018: richiesta di parere in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Anno 2018
I quesiti formulati dal Ministero riguardano, essenzialmente, il coordinamento interpretativo tra l’istituzione della banca dati nazionale delle DAT e l’articolo 4 della legge 219/2017, il cui comma 7 prevede: “le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico […] possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili”.
Il primo quesito formulato dal Ministero riguarda il contenuto della banca dati nazionale delle DAT: ““se la banca dati, istituita presso questo Ministero, debba intendersi solo quale strumento finalizzato ad annotare ed attestare solo l’avvenuta espressione delle DAT nonché ad indicare ove la stessa sia reperibile, ovvero contenere essa stessa copia della disposizione anticipata di trattamento eventualmente resa”.
Secondo il Consiglio di Stato, la banca dati nazionale deve, su richiesta dell’interessato, poter contenere copia delle DAT stesse, compresa l’indicazione del fiduciario e l’eventuale revoca. Infatti, appare fuori dubbio che lo scopo della legge sia quello di istituire un registro nazionale nel quale poter raccogliere le DAT.
Con il secondo quesito il Ministero chiede se la banca dati nazionale debba essere destinata solo agli iscritti al SSN o se possa essere aperta ad ogni persona maggiorenne, anche se non iscritta al SSN. Secondo il Consiglio di Stato, i principi costituzionali alla base del consenso informato impongono una lettura estensiva, “aprendo il registro nazionale anche a tutti coloro che non sono iscritti al SSN. La tutela costituzionale garantita a questo diritto, infatti, non permette di subordinare il riconoscimento alla suddetta iscrizione”.
Il terzo quesito riguarda la possibilità di imporre, ai fini di conservazione elettronica, la standardizzazione delle DAT. Secondo il Ministero, il quadro normativo porta a escludere la previsione di schemi preordinati, consentendo di formulare le DAT come atti a contenuti libero. Secondo il Consiglio di Stato, va mantenuta “la possibilità di rendere le DAT senza un particolare vincolo di contenuto: l’interessato deve poter scegliere di limitarle solo ad una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo, ecc”.
Il Ministero chiede, inoltre, se l’acquisizione delle adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte possa essere dichiarata dall’interessato contestualmente alle DAT. Il Consiglio di Stato rileva che sia necessario che vi sia certezza sull’adeguatezza delle informazioni mediche acquisite e riguardanti le conseguenze delle scelte effettuate. “Pertanto, pur non potendo rilevare sotto il profilo della validità dell’atto, sembra decisamente opportuno che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute, così come evidenziato nella risposta al terzo quesito”.
Il Ministero chiede, infine, chi sia legittimato ad accedere alla banda dati per verificare l’esistenza di una DAT e per accedere al suo contenuto. Il Consiglio di Stato osserva che le previsioni normative riguardanti le DAT devono essere coordinate con quelle relative alla tutela del diritto alla riservatezza ed è pertanto necessario che su tali profili si esprima il Garante per la privacy. In ogni caso, ad avviso del Consiglio di Stato, possono accedere alle DAT il medico che ha in cura il paziente, al verificarsi di una situazione di incapacità, e il fiduciario.
Il testo completo del parere è disponibile nel box download.