Il Consiglio di Stato ha emesso un parere, richiesto dall’Ufficio legislativo del Ministero della salute il 17 luglio 2017, circa la definizione di disoccupato ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Consiglio di Stato – Parere del 13 luglio 2022: esenzione dal pagamento del ticket per disoccupati e inoccupati
13 luglio 2022
Il Ministero della salute nel 2017 aveva chiesto chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della normativa in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. Il dubbio interpretativo nasceva dall’abrogazione della legge n. 181 del 2000, dalla quale originava la tradizionale distinzione tra soggetti disoccupati (coloro che hanno perso il posto di lavoro e ne stanno cercando uno nuovo) e soggetti inoccupati (chi è alla ricerca di lavoro non avendo avuto una precedente occupazione).
A norma dell’art. 8 comma 16 della legge n. 537 del 1993, sono esenti dal pagamento del ticket unicamente i soggetti disoccupati, tuttavia, secondo l’opinione del Ministero, l’impossibilità di estendere l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria a coloro che risultino inoccupati, deve essere superata in virtù della novella apportata dal D.lgs. n. 150 del 2015.
Il Consiglio di Stato, in linea con le considerazioni del Ministero della salute, ritiene che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 150/2015, e la conseguente abrogazione della legge del 2000, vi sia stato un cambiamento del regime applicabile e non sia più operante la distinzione tra soggetti disoccupati e inoccupati. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 19 comma 1 del nuovo decreto legislativo introduce il concetto di stato di disoccupazione secondo il quale “sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego”, non rilevando quindi la presenza o meno di una precedente esperienza lavorativa.
Il parere si occupa delle considerazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale sostiene che l’esenzione dal pagamento del ticket non dovrebbe essere estesa agli inoccupati in ragione delle conseguenze economico-finanziarie. I giudici ritengono non condivisibile questa opinione, e considerano preferibile “condividere quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri […] secondo cui le potenziali conseguenze di carattere economico-finanziario prospettate dal Ministero dell’economia e delle finanze […] non possono inficiare la corretta applicazione della vigente normativa” (par. 15.2).
Per questi motivi il Consiglio di Stato ritiene che “a seguito dell’abrogazione del D.lgs. 181/2000, sia ormai superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (par. 16)”.
Il testo completo del parere è disponibile nel box download.