Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. Lombardia che aveva rigettato la domanda cautelare relativa all’applicazione di tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo.
Consiglio di Stato - ord. 9 aprile 2015: il costo della PMA eterologa deve gravare sul Servizio Sanitario nazionale
9 aprile 2015
Al Consiglio di Stato «sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa, stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo – salvo il pagamento di ticket – della prima». Le differenze esistenti fra le due tecniche non sarebbero dirimenti, poiché esse costituirebbero due specie appartenenti allo stesso genus, cui si applica la legge 40/2004.
Il pregiudizio lamentato «il quale non può essere ragionevolmente limitato ad aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili, deve ritenersi dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità poiché l’esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di produrre l’effetto della perdita, da parte di coloro che non sono in grado di sostenere l’onere economico ivi previsto, della possibilità di accedere alle tecniche in parola dovuta al superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito».
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e l’istanza cautelare e rimette gli atti al TAR per la fissazione dell’udienza di merito.
Nel box download il testo dell’ordinanza.