Il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi proposti dalle società Roche e Novartis avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva confermato la sanzione loro irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per aver attuato un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza nel mercato farmaceutico, sancendone definitivamente la legittimità.
Consiglio di Stato - sent. 4967/2019: caso Avastin-Lucentis, conferma definitiva della sanzione irrogata a Roche e Novartis
15 luglio 2019
Nel 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato condannava le società Roche e Novartis per aver messo in atto una condotta contraria all’art. 101 TFUE. Le società, pur consapevoli della medesima efficacia terapeutica dei farmaci Avastin e Lucentis per la cura della degenerazione maculare senile, si erano accordate per presentare il primo come pericoloso per l’uso oftalmico. L'obiettivo di tale differenziazione artificiosa dei farmaci era quello di condizionare le scelte dei medici e dei servizi sanitari verso l’acquisto di Lucentis, dal costo notevolmente più elevato. Le società impugnavano tale provvedimento sanzionatorio innanzi al Tar Lazio che, con sentenza n. 1479 del 2015, respingeva tutti i ricorsi proposti. Allora queste ricorrevano in ultima istanza al Consiglio di Stato, il quale, soltanto dopo aver rimesso alla Corte di Giustizia cinque questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione dell’art. 101 TFUE, riassumeva il giudizio.
In via principale, le società hanno contestato alla sentenza di primo grado un’adesione formale alle valutazioni dell’Autorità e il mancato svolgimento di un sindacato giurisdizionale sul provvedimento sanzionatorio in questione. Hanno poi contestato la legittimità della sostituibilità dei due farmaci alla luce del contesto normativo vigente e la conseguente qualificazione della loro condotta come intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (p.3).
Per quanto concerne il motivo principale del ricorso, ovvero il rapporto fra discrezionalità tecnica e principio di giustiziabilità, il Consiglio di Stato ha preso atto della recente modifica della disciplina del processo amministrativo. Ha così ritenuto di dover abbandonare l’impostazione del sindacato giurisdizionale “non sostitutivo” e di dover piuttosto affermare la giurisdizione piena del giudice, ovvero il suo potere di riformare la decisione resa dall’autorità amministrativa indipendente.
Risolta tale fondamentale questione, il Consiglio di Stato è infine entrato nel merito. Ha appurato che l’impiego off-label di Avastin non era vietato dal contesto normativo vigente e che l’Autorità ha correttamente proceduto a una valutazione di sostituibilità dei farmaci (p. 2-3.2.5). Ha poi ritenuto, passati in disamina i numerosi elementi probatori fondanti la qualificazione operata dall'Autorità della condotta delle società come intesa orizzontale della concorrenza, che «la mole di riscontri e la congruenza narrativa dell’ipotesi non lascia spazio ad alcun tentativo di ricostruzione alternativa»(p. 4.6).
Il testo della sentenza è disponibile al link e nel box download.