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Consiglio di Stato – sent. 8367/2023: permesso di soggiorno per motivi di salute
15 settembre 2023

Il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento giurisprudenziale per cui ai fini del rilascio del permesso di soggiorno le criticità relative allo stato di salute devono comunque essere valutate assieme ad altre condizioni del richiedente, tra cui la sua pericolosità sociale.

Numero
8367
Anno
2023

Un cittadino albanese ha presentato una richiesta per ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo. Tuttavia, il questore della Provincia di Treviso ha respinto entrambe le richieste, motivando il rigetto con il mancato superamento del test della lingua italiana da parte del richiedente e la pericolosità sociale dello stesso desunta da plurimi precedenti penali a suo carico. Il soggetto si è quindi rivolto al TAR Veneto per contestare l’esito dell’istanza ma il Tribunale ha rigettato la questione.

Il ricorrente si è infine rivolto al Consiglio di Stato con due motivi di ricorso, lamentando in primis la questione del mancato superamento del test di lingua italiana e in secondo luogo il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore che non ha tenuto conto del nucleo familiare e delle critiche condizioni di salute.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover trattare congiuntamente le questioni in quanto strettamente correlati.

Per quanto riguarda il giudizio di pericolosità sociale, la Corte ha confermato la ragionevolezza del giudizio formulato dal Questore nei confronti dello straniero. Infatti, il soggetto ha alcuni precedenti penali per vari reati, tra cui violazione della normativa sugli stupefacenti, uso di documenti falsi e violazioni del Codice penale e della sicurezza sul lavoro. Tale situazione, a detta del questore, del giudice di primo grado e ora anche del Consiglio di Stato, indicherebbe un quadro complessivo di pericolosità sociale che giustifica il diniego del permesso di soggiorno. Il profilo relativo invece al mancato superamento del test di lingua italiana è stato dichiarato inammissibile per divieto di nova in appello.

A nulla rileverebbero poi le doglianze relative alle sue critiche condizioni di salute che necessitano di un costante supporto medico e familiare.

Il CdS, sul punto, fa presente come tali condizioni di salute, pur essendo state prese in considerazione dal Questore, non sono comunque state ritenute sufficienti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno. A tal proposito, giova richiamare l'orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 252 del 2001) secondo cui il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, che impone di evitare la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto».

L’art. 35 del D.Lgs. n. 286 del 1998 garantisce a tutti gli stranieri, compresi coloro che si trovano sul territorio dello Stato senza titolo legittimo, il nucleo irriducibile del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione. In quest’ottica, il nostro ordinamento prevede la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per cure mediche che richiede una dichiarazione da parte di una struttura sanitaria italiana che attesti lo stato di salute, indichi i tempi previsti per le cure e confermi la capacità del paziente di coprire le spese sanitarie. Alla luce di questo quadro normativo e del valore primario attribuito al diritto alla salute, è quindi possibile che motivi attinenti a tale delicata sfera giustifichino astrattamente il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. Lo straniero potrà presentare la relativa domanda agli uffici competenti, i quali valuteranno le recenti certificazioni mediche già depositate agli atti.

In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Il testo della decisione è disponibile nel box download.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Venerdì, 15 Settembre 2023 - Ultima modifica: Lunedì, 30 Settembre 2024
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