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Consiglio di Stato – sent. 8708/2023: la terapia ABA rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
6 ottobre 2023

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza del TAR Marche che aveva negato l’erogazione della terapia ABA, sostenendo che la stessa rientri invece nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità.

Numero
8708
Anno
2023

La fattispecie e il ricorso innanzi al TAR Marche

L’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato ad un minore affetto da autismo severo l’erogazione della terapia ABA (Applied Behaviour Analysis), ovvero l’analisi applicata del comportamento in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, in quanto riteneva che tale terapia non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla regione Marche, nel quale era invece previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia.

Avverso tale provvedimento i genitori proponevano ricorso innanzi al TAR Marche, ricorso che veniva respinto sull’asserita mancanza di una “espressa e diretta disposizione in tal senso” e, pertanto, contro tale sentenza ci si rivolgeva al Consiglio di Stato che invece ha dichiarato l’appello fondato e lo ha accolto.

La decisione del CdS

Innanzitutto, il Consiglio di Stato ritiene corretta la devoluzione della questione, quale quella relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN/SSR, al giudice amministrativo, sulla scorta della recente pronuncia della Cassazione a SS.UU. (ord. n. 1781/2022).

Ciò premesso, il Consiglio di Stato, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale in materia di attribuzioni Stato – Regioni in materia di salute (sentenza n. 5/2018), ha specificato che l’ambito in cui si iscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale è appunto quello dei LEA. In particolare, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 25, 32 e 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA).

Conseguentemente, il CdS arriva ad affermare che nell’ambito di tale assistenza sociosanitaria ricompresa nei LEA vanno poi certamente annoverati i trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, oltre che sulla base del quadro normativo sopra richiamato anche in virtù di quanto già riconosciuto dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 2129/2022).

Dal riconoscimento della terapia ABA nei LEA, poi, il Consiglio di Stato fa derivare la necessità che tale prestazione sia effettuata “nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità”, riconoscendo come necessario il numero minimo di ore settimanali pari a 25.

La sentenza, dunque, si mostra di particolare importanza in quanto prescrive come obbligatorio nel territorio nazionale il trattamento ABA per le persone con disturbo dello spettro autistico assicurando almeno 25 ore settimanali. 

Nel box download il testo della sentenza.

Rosa Signorella
Pubblicato il: Venerdì, 06 Ottobre 2023 - Ultima modifica: Venerdì, 27 Settembre 2024
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