La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della l. n. 210/1992 nella parte in cui non prevede la possibilità di indennizzo in caso di danno permanente derivato dalla vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il contagio da virus epatite A.
Corte Costituzionale - sent. 118/2020: indennizzo per vaccinazione anti-epatite A raccomandata
26 maggio 2020
Con ordinanza del 2019 la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione dell'art. 1 comma 1 della legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo spetti anche a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a causa di una vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata contro il contagio da virus epatite A.
A seguito della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha disposto l'indennizzo a favore di A. O. sottoposta alla vaccinazione contro il virus dell'epatite A e che è risultata affetta da "Lupus eritematoso sistemico", il Ministero della Salute ha fatto ricorso di fronte alla Corte di Cassazione. Il ricorrente sostiene che la decisione del giudice di Lecce violi la legge n. 210/1992, essendo l'indennizzo previsto per le sole vaccinazioni obbligatorie.
Sia in Corte d'Appello che in Cassazione si ritiene provato il nesso eziologico tra la somministrazione del vaccino e l'insorgere della patologia sofferta da A. O.
La Cassazione rinvia la questione alla Corte costituzionale. Quest'ultima osserva che sebbene la natura della vaccinazione sia raccomandata e non obbligatoria essa è comunque indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia del diritto della salute come interesse collettivo. Rispetto a questo scopo la Corte conferma, ancora una volta, che non vi sia differenza qualitativa tra vaccinazione obbligatoria e raccomandata.
La Corte Costituzionale ritiene necessaria la traslazione in capo alla collettività, che beneficia delle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste conseguano. Sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato debba sopportare il costo del beneficio collettivo.
Nelle sentenze 268 /2017 e 5/2018 la stessa corte ha affermato che la previsione del diritto all'indennizzo non deriva dall'inaffidabilità medico-scientifica della somministrazione dei vaccini. Al contrario la previsione dell'indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività.
Per questi motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 legge 210/1992.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.