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Corte Costituzionale – sent. 23/2021: libera circolazione prodotti OGM
26 gennaio 2021

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge regionale del Molise poiché essa avrebbe costituito un illegittimo ostacolo alla libera circolazione dei prodotti OGM in violazione della normativa europea.

Numero
23
Anno
2021

Il Presidente del CdM ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell’art. 1 della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 12 che aggiunge all’art. 2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 7 il comma 2-bis "Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)".

Il comma 2-bis stabilisce che « (...) la fornitura e l’utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta in misura superiore al 50 per cento oppure l’utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati costituiranno titolo preferenziale per l’aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva».

Secondo la parte ricorrente la restrizione all’utilizzo dei prodotti con organismi geneticamente modificati (OGM) risulterebbe non compatibile con la normativa europea, non essendo dimostrabile che essi costituiscano un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente. Infatti l’art. 26-ter, paragrafo 8, della direttiva 2001/18/CEE, introdotto dall’art. 1 della direttiva 2015/412/UE, sebbene permetta agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio (come avvenuto in Italia), stabilisce il divieto di ostacolare la libera circolazione degli organismi geneticamente modificati provenienti dagli Stati membri che legittimamente li coltivano.

"Come stabilito dalla stessa Corte in altre occasioni (sentenze n. 209 del 2013n. 292 del 2013) l’attribuzione di un titolo preferenziale nelle gare d’appalto a coloro che utilizzano prodotti aventi certe caratteristiche, salvo che ciò non sia giustificato ai sensi dell’art. 36 TFUE, costituisce un’illegittima limitazione della concorrenza, integrando una misura ad effetto equivalente ai sensi dell’art. 34 TFUE, in quanto induce gli operatori economici a scegliere l’uso di quei prodotti al fine di avere un vantaggio nell’aggiudicazione, risolvendosi, quindi, in un disincentivo all’utilizzo di altri prodotti".

Nella sua difesa la Regione sostiene che la preferenza non è una condizione di ammissibilità alle procedure pubbliche e, quindi, una limitazione alla concorrenza, ma un’eventuale condizione di punteggio aggiuntivo all’interno di vari criteri (salutistici, qualitativi, ambientali, legati all’esperienza e all’organizzazione).

La difesa regionale sottolinea, inoltre, che l’introduzione di un equo bilanciamento tra utilizzo di prodotti con e senza OGM permetterebbe di preservare la salute umana, ancorché indirettamente e in via cautelare, l’ambiente e i processi produttivi tradizionali.

La Corte afferma che l’intento perseguito dal legislatore molisano di tutela della salute, dell’ambiente e delle colture tradizionali va considerato illecito, non sussistendo acclarate evidenze scientifiche circa la presunta nocività degli OGM, sicché la valutazione del rischio non potrebbe fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche (così Corte di Giustizia CE C-192/2001, Commissione CE contro Regno di Danimarca).

Inoltre, l’intervento legislativo regionale reca una limitazione alla libera circolazione degli OGM autorizzati in conformità al diritto europeo. In tal senso, il fatto che gli alimenti non trattati geneticamente non esaurirebbero il fabbisogno della ristorazione collettiva, come asserito dalla difesa regionale, non pare dirimente, atteso che le norme impugnate comportano in ogni caso un ostacolo alla libera circolazione degli OGM.

Per questi motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 12, recante «Modifica dell’art. 2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM))».

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Nicolò Barbini
Pubblicato il: Martedì, 26 Gennaio 2021 - Ultima modifica: Mercoledì, 07 Aprile 2021
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