La Corte Costituzionale ha annullato una sanzione adottata dall'Ordine provinciale dei medici nei confronti dell’assessore regionale alla sanità perché in contrasto con le attribuzioni costituzionali della Regione in materia di organizzazione sanitaria.
Corte Costituzionale – sent. 259/2019: Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti per violazione delle competenze regionali in materia di organizzazione sanitaria
4 novembre 2019
La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento alla sanzione disciplinare adottata dall' Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna a carico del dott. Sergio Venturi, assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, per aver questi proposto e contribuito ad approvare la delibera della Giunta regionale 11 aprile 2016 n. 508, non gradita all’Ordine provinciale.
La Regione Emilia-Romagna, ricorrente, ritiene infatti che la sanzione disciplinare rappresenti un’interferenza illegittima alla sua sfera di autonomia in materia di «tutela della salute» in violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, 121 e 123 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ricorda come il potere disciplinare può essere legittimamente esercitato solo "tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente", altrimenti invadendo irragionevolmente la sfera dei diritti dei singoli destinatari delle sanzioni.
Nel caso in esame risulta pertanto evidente che l'Ordine provinciale dei medici ha agito in carenza di potere, poiché ha sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato un proprio iscritto per atti compiuti da quest’ultimo non nell’esercizio della professione di medico, ma nell’esercizio di una funzione pubblica, nella sua qualità di assessore della Giunta regionale.
Secondo la Corte Costituzionale, l'Ordine provinciale dei medici, avendo adottato una decisione che interferisce illegittimamente con l’esercizio delle prerogative dell’assessore, ha violato le attribuzioni costituzionali della Regione in materia di organizzazione sanitaria, ciò in quanto “L’assessore […] contribuisce a definire nell’ambito assegnatogli – le politiche della salute – l’indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale stessa. A tali funzioni viene assegnato su richiesta del Presidente, organo di elezione diretta (ai sensi dell’art. 122, ultimo comma, Cost.). Con tale nomina si genera un rapporto di immedesimazione organica con la Giunta, cosicché la lesione delle attribuzioni dell’assessore si traduce nella lesione delle attribuzioni, nella medesima materia, della Giunta regionale di cui è parte e, conseguentemente, della Regione”.
Nell’accogliere il ricorso, la Corte Costituzionale dichiara che non spetta all' Ordine provinciale dei medici adottare la sanzione della radiazione dall’albo dei medici del dott. Sergio Venturi, disponendo l'annullamento della relativa sanzione.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.