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Corte EDU – Savinovskikh and others v. Russia: revocare un affidamento o un’adozione a una persona perché transgender viola l’art. 8 CEDU
9 luglio 2024

La Corte EDU ha stabilito che revocare l’affidamento a una persona in quanto transgender viola l’art. 8 CEDU poiché – tra le altre - i diritti dei minori dati in affidamento prevalgono su tutti gli interessi, sulle convenzioni socioculturali e sulle tradizioni nazionali contrarie all’affidamento di minori a una persona trans.

Numero
no. 16206/19
Anno
2024

Il ricorrente è un cittadino russo nato nel 1977, registrato come persona di genere femminile nell’atto di nascita che, successivamente alla regolare contrazione di matrimonio con il Signor E.S, – nel rispetto della normativa federale russa – si candida quale soggetto affidatario.

Alla coppia vengono affidati, rispettivamente nel 2014 e nel 2016, due minori (D.D. e K.K.) affetti da patologie invalidanti e da ritardo dello sviluppo.

Nel 2017 la commissione medica della Sverdlovsk Regional Clinical Psychiatric Hospital emette, a carico del ricorrente, la diagnosi di “transessualismo”. Lo stesso si sottopone, nel luglio 2017, a una doppia mastectomia e crea un account social presentandosi come individuo di genere maschile.

I servizi sociali, venuti a conoscenza del cambiamento di identità di genere, revocano l’affido dei minori D.D. e K.K., i quali vengono riassegnati prima a una struttura statale e poi a una nuova famiglia affidataria.

Secondo il report dei servizi sociali «la conclusione della procedura di affidamento è principalmente da imputare al transessualismo del ricorrente, in quanto i bambini erano stati inizialmente allocati presso una famiglia tradizionale» (par. 19). Il ricorrente impugna la decisione dei sevizi sociali di fronte alla Corte Distrettuale che rigetta il ricorso statuendo come «In conformità con le disposizioni dell'articolo 12 del Codice di famiglia della Federazione Russa solo un uomo e una donna possono sposarsi. La registrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso è vietata. L'identificazione della ricorrente come maschio, considerando il suo essere sposata con un uomo, il suo intento di adottare un ruolo sociale tipico delle persone di genere maschile, è in sostanza contraria ai principi del diritto di famiglia del nostro Paese, alle tradizioni e alla mentalità della nostra società» (par. 22). La Corte corrobora la sua decisione citando le disposizioni contenute all’interno della normativa russa che vieta alle coppie omosessuali e ai soggetti affetti da disordini mentali di divenire genitori affidatari.

Il ricorrente propone ricorso prima di fronte alla Corte regionale e poi presso la Corte Suprema della Federazione Russa. Entrambe rigettano il ricorso.

Il ricorrente si rivolge allora alla Corte EDU lamentando la violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione.

Secondo il ricorrente l’interruzione del rapporto di affidamento dei minori non solo non era necessaria ma si presenta altresì come una violazione del diritto alla vita familiare tutelata ex art. 8 della Convenzione. In particolare, la protezione dei valori morali, della mentalità e delle tradizioni russe non giustificano l’interferenza del Governo nel godimento dei diritti ex art. 8 da parte degli individui appartenenti alla comunità LGBT.

Secondo la Corte, già in numerose sentenze (V.D. and Other v. Russia, no. 72931/10; Moretti and Benedetti v. Italy, no. 16318/07) si è evidenziato come il legame tra la famiglia affidataria e il minore affidato, creatosi anche in pochi mesi, possa rientrare nella definizione di “vita familiare” tutelata ex art. 8 della Convenzione e come la permanenza dei minori D.D. e K.K. presso la casa del ricorrente risulta idonea all’instaurazione di suddetto legame.

Non vengono presentati, all’interno del decreto di interruzione dell’affidamento, studi scientifici o opinioni di esperti in grado di spiegare come il cambiamento di genere dei uno dei genitori affidatari possa impattare sulla salute e sullo sviluppo del minore affidato. Secondo la Corte, la presenza all’interno dell’ordinamento russo di tradizioni e convincimenti contrari al riconoscimento dell’affidamento ad una coppia caratterizzata dalla presenza di una persona LGBT non giustifica l’interruzione del legame affettivo già precedentemente instaurato tra affidatario e affidato. Inoltre, la decisione dei servizi sociali è stata assunta senza prima considerare la situazione familiare e il legame affettivo tra le parti, nonché senza attuare un bilanciamento tra gli interessi in gioco al fine di adottare la soluzione che maggiormente tutela gli interessi dei minori.

L’interruzione da parte dei servizi sociali del legame affettivo tra affidatario e affidati appare come un’indebita interferenza statale nel godimento del diritto al rispetto della vita familiare tutelato dall’art. 8 della Convenzione.

Secondo la Corte, non necessita di autonoma trattazione la doglianza del ricorrente circa la violazione dell’art. 14 Convenzione essendo assorbita nella prima questione.

 

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Vanessa Lando
Pubblicato il: Martedì, 09 Luglio 2024 - Ultima modifica: Mercoledì, 18 Settembre 2024
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