Vai menu di sezione

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – A.D. e altri v. Georgia: certezza del diritto in tema di rettificazione del genere
1 dicembre 2022

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Georgia, poiché l’insufficiente chiarezza della legge nazionale sul riconoscimento del cambio di genere comporta la non effettività del diritto di rettifica del genere riconosciuto ai cittadini transgender.

Numero
57864/17 - 79087/17 - 55353/19
Anno
2022

Il caso riguarda tre uomini transgender che si rivolgono alla Corte EDU a seguito del diniego opposto alla richiesta di rettifica del genere nei Registri dello stato civile della Georgia. Sebbene in precedenza la Civil Status Agency avesse autorizzato la modifica del nome dei ricorrenti, ai quali alla nascita era stato attribuito un nome femminile, le richieste vertenti sul cambio del genere venivano respinte, perché i richiedenti non avevano dimostrato di aver provveduto alla modifica degli attributi sessuali attraverso interventi di chirurgia.

Dal momento che la parte ricorrente lamenta una lacuna normativa nell’ambito del riconoscimento delle persone transessuali, la Corte EDU stabilisce che il caso in oggetto deve essere valutato alla luce delle norme di cui all’art. 8 CEDU, e in particolare in riferimento alle obbligazioni positive che tale disposizione pone in capo agli Stati. Qualora non vi sia, come nel caso specifico, un consensus a livello europeo, il margine di apprezzamento dei singoli legislatori nazionali è generalmente molto ampio; tuttavia, vista la centralità dell’identità di genere nella vita privata degli individui, tale discrezionalità deve necessariamente essere ridotta.

Sebbene l’ordinamento interno riconosca alle persone transgender il diritto di modificare il proprio genere nei Registri dello stato civile, la disciplina risulta essere lacunosa, in quanto lo Civil Status Act fa riferimento unicamente al “change of sex”. Secondo la Corte, tale espressione non tiene in considerazione che l’utilizzo approssimativo dei termini “genere” e “sesso” può creare difficoltà interpretative, e non è idonea a definire i presupposti e le procedure mediche necessarie a ottenere detta rettifica. Di conseguenza, si instaura un’incertezza del diritto tale da attribuire una discrezionalità eccessiva alle Autorità competenti, che conduce poi a decisioni arbitrarie da parte delle stesse.

A causa della mancata attuazione del principio di legalità, l’effettività sostanziale del diritto riconosciuto risulta compromessa, determinandosi quindi una violazione dell’art. 8 CEDU.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download. 

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 01 Dicembre 2022 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Aprile 2023
torna all'inizio