La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, per rivendicare lo status di vittima ai sensi dell’art. 34 CEDU nel contesto di denunce relative a danni o rischi di danni derivanti da presunte inadempienze dello Stato nella lotta ai cambiamenti climatici, un ricorrente deve dimostrare di essere personalmente e direttamente colpito dalle inadempienze contestate.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Carême c. Francia: la Corte esclude lo status di vittima a fronte di un rischio climatico meramente ipotetico
9 aprile 2024
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso presentato da Damien Carême, sia in qualità di cittadino privato che nella sua veste di sindaco di Grande-Synthe, insieme al Comune di Grande-Synthe stesso, situato nella regione di Dunkerque e incluso nell’area designata come Terrotoire à risque important d’inondation “TRI”.
Nel gennaio 2019, Damien Carême, insieme al Comune di Grande-Synthe, ha adito il Conseil d’État, denunciando l’inadempimento dello Stato francese agli obblighi positivi assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi e della legislazione dell’Unione europea. A sostegno delle loro argomentazioni, i ricorrenti hanno richiamato i dati scientifici forniti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e dall’Haut Conseil Climate evidenziando i rischi futuri legati, in particolare, all’erosione costiera e alle alluvioni previste entro il 2030. Carême ha inoltre sottolineato che la sua abitazione si trovava a meno di quattro chilometri dalla costa e che, secondo il Coastal Risk Screening Tool, entro il 2040 la sua casa sarebbe stata soggetta a inondazioni a causa del cambiamento climatico.
Il Conseil d’État, pur riconoscendo il rischio climatico a cui il Comune di Grande-Synthe era esposto e l’ammissibilità del ricorso per quanto concerne quest’ultimo (si veda Grande Synthe c. Francia), ha rigettato il ricorso di Carême in quanto irricevibile per mancanza di un interesse specifico in capo al ricorrente. Ad avviso della Corte, le argomentazioni di Carême non erano sufficienti a dimostrare uno specifico interesse di ricorrere. Inoltre, ha rilevato che, in base al principio di separazione dei poteri, non spetta al giudice definire e imporre una legislazione più efficace per rispondere agli effetti del cambiamento climatico.
Carême ha quindi adito la Corte EDU, sostenendo che le misure adottate dallo Stato francese per contrastare il cambiamento climatico fossero inefficaci e, di conseguenza, violassero il diritto alla vita come tutelato dall’art. 2 CEDU e il diritto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Con sentenza del 9 aprile 2024, la Corte EDU ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’assenza dello status di “vittima” ai sensi della Convenzione in capo al ricorrente.
La Corte ha chiarito che, nel contesto di denunce relative a danni o rischi di danni derivanti da presunte inadempienze dello Stato nella lotta ai cambiamenti climatici, un richiedente deve dimostrare di essere stato personalmente e direttamente colpito dalle inadempienze contestate. In particolare, la Corte ha individuato due criteri fondamentali: (a) il ricorrente deve essere esposto “a un'elevata intensità di esposizione agli effetti negativi del cambiamento climatico” e (b) deve esserci una “necessità impellente di garantire la protezione individuale del richiedente”.
Inoltre, la Corte ha precisato che la soglia per soddisfare tali criteri è particolarmente elevata e deve essere valutata considerando le condizioni locali prevalenti, nonché le specificità e le vulnerabilità individuali.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il rischio lamentato da Carême fosse soltanto ipotetico ed eccessivamente incerto. Inoltre, ha rilevato che il ricorrente, trasferitosi a Bruxelles dopo essere stato eletto al Parlamento europeo, non risiedeva più a Grande-Synthe e, di conseguenza, non risultava più esposto alle minacce ambientali della zona.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo che il ricorrente non possedesse lo status di vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.