La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da sei ragazzi portoghesi che denunciavano gli effetti negativi del cambiamento climatico.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Grand Chamber) – Duarte Agostinho e altri v. Portogallo e altri 32 Stati: inammissibile il ricorso per gli effetti negativi del cambiamento climatico
9 aprile 2024
I ricorrenti sono sei giovani portoghesi che a settembre del 2020 hanno proposto ricorso presso la Corte EDU contro il Portogallo e altri 32 Stati. Il motivo del ricorso riguarda il cambiamento climatico in quanto, sulla base del report “Intergovernmental Panel on Climate Change” e altri report scientifici, il cambiamento climatico attualmente in atto non è sicuro per la salute dei cittadini. Sarebbe infatti necessaria una rapida e profonda riduzione delle emissioni entro il 2030 per evitare di superare il limite concordato di 1,5°C di aumento della temperatura. Essi ritengono che gli Stati chiamati in causa siano i responsabili, poiché sapevano fin dal 1992 (con la “UN Framework Convention on Climate Change”) quali sarebbero state le conseguenze negative legate al cambiamento climatico.
Sul punto la Corte ha riconosciuto come gli Stati avessero il controllo delle attività pubbliche e private che producevano emissioni di gas serra sui loro territori, nonostante gli impegni di diritto internazionale assunti ed afferma che , sebbene complessa e multilivello, esiste una certa relazione causale tra tali emissioni e l'impatto negativo sui diritti e sul benessere delle persone residenti anche al di fuori dei confini di quello Stato.
Tuttavia, la Corte ha rilevato che queste considerazioni non possono di per sé servire come base per creare un nuovo motivo di giurisdizione extraterritoriale, né per aggirare l’obbligo del previo esaurimento dei ricorsi interni.
Di conseguenza la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso "Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e 32 altri Stati" in quanto, con riferimento alla posizione del Portogallo, non vi è stato un previo esaurimento dei ricorsi interni mentre, con riferimento alla posizione degli altri Stati, ha ritenuto non avere giurisdizione nei loro confronti.
Il testo della decisione è disponibile in lingua inglese al seguente link e nel box download.