La Corte EDU ha condannato la Turchia per la mancanza di misure idonee a tutelare i detenuti in attesa di processo gravemente malati.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Gülay Çetin v. Turchia: tutela della salute dei detenuti
5 marzo 2013
La ricorrente era sottoposta ad una misura di carcerazione preventiva in quanto sospettata dell'omicidio del partner. Nel corso del procedimento penale, che si concluse con la condanna a quindici anni di detenzione, le fu diagnosticato un tumore allo stomaco in metastasi.
Gli oncologi che la visitarono raccomandarono il trasferimento in una struttura più adatta alle sue condizioni di salute; ciononostante, Çetin rimase detenuta presso il reparto ospedaliero nel quale era ricoverata e non venne trasferita. Tutte le sue richieste vennero disattese anche sulla base del rischio di fuga dell'imputata. Nonostante il comitato etico dell'ospedale presso il quale era ricoverata avesse espresso un parere sulla necessità di sospensione della pena per Çetin, in ragione del suo grave stato di salute, nessuna misura venne adottata in tal senso. La ricorrente decedette presso il reparto di terapia intensiva nel luglio 2011.
Il ricorso presentato alla Corte EDU si fonda sulla violazione, da parte della Turchia, dell'art. 2, per la responsabilità delle autorità carcerarie per la rapida progressione del cancro, dell'art. 3 (anche in relazione al divieto di discriminazione) per il diniego opposto dalle autorità a tutte le richieste della ricorrente, fra cui anche la sospensione della pena.
Sulla violazione dell'art. 2
La Corte ha rigettato il ricorso per la violazione di questo articolo, in quanto la ricorrente non aveva esperito tutti i rimedi interni: Çetin avrebbe potuto, infatti, presentare un ricorso al tribunale amministrativo, sulla base del nesso causale tra l'aggravamento della sua condizione patologica e la negligenza dei medici.
Sulla violazione dell'art. 3
La Corte afferma che lo stato di salute dei carcerati può talvolta richiedere misure statali volte a prevenire trattamenti inumani e degradanti, soprattutto quando il regime detentivo sia incompatibile con le condizioni e la patologia del detenuto. In relazione al caso di specie, nelle fasi finali della vita di Çetin, la Turchia ha violato l'art. 3 CEDU poiché la negligenza delle autorità carcerarie ha avuto gravi ripercussioni sulla sua aspettativa di vita e sul suo stato di salute. Inoltre, quando la donna divenne non più autosufficiente, non le fu assicurata l'assistenza di nessuna persona qualificata, lasciando le cure in mano al personale del carcere e alla sorella della ricorrente. Tali omissioni da parte dello Stato costituiscono una violazione dell'art. 3.
Anche la decisione di mantenere il regime di carcerazione preventiva nonostante la diagnosi e nonostante le ripetute richieste della ricorrente viola il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, poiché il concreto stato di salute di Çetin non venne mai preso in considerazione dalle autorità. Non fu inoltre possibile attuare le procedure previste per la tutela della salute dei detenuti gravemente malati poiché a tali rimedi possono accedere solamente i detenuti che abbiano subito una condanna definitiva, mentre la ricorrente si trovava ancora in regime di carcerazione preventiva. L'interpretazione restrittiva della norma fornita dalle autorità turche è pertanto incompatibile con l'art. 3 CEDU; tale violazione è stata provocata sia dall'imprecisione della disposizione interna sia dalla mancanza di un obbligo per i giudici interni di prendere dovutamente in considerazione il concreto stato di salute del soggetto. Ne segue che il sistema di tutela della salute dei detenuti in Turchia non presenta i caratteri di certezza, prevedibilità ed effettività richiesti dalla Convenzione.
Viene rilevata anche la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione al divieto di non discriminazione, poiché alla ricorrente fu negato l'accesso alle misure di tutela della salute per i detenuti con condanna definitiva.
Il testo completo della decisione, in lingua francese, è disponibile nel box download.