La Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Viene rilevato, infatti, che integri trattamento disumano e degradante nei confronti di un detenuto la mancata fornitura, durante la permanenza in carcere, delle cure adeguate al mantenimento del suo stato di salute, nel caso di specie integrate da cicli regolari di fisioterapia e consegna di un busto per la schiena.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Libri c. Italia: violazione dell’art. 3 CEDU per inadeguatezza delle cure mediche prestate nei confronti di un detenuto
11 gennaio 2024
Nella situazione in esame, a presentare ricorso alla Corte EDU contro l’Italia, è il Sig. Antonio Libri, condannato all’ergastolo per diversi reati, tra cui associazione a delinquere, e, attualmente, detenuto presso il carcere di Parma.
Il ricorrente soffre di gravi problemi di salute, tra cui un’osteoporosi con multipli collassi vertebrali e fibromialgia, per i quali ha ricevuto un certificato di invalidità del 100%. Proprio per tale ragione, nel corso degli anni, è stato sottoposto a diversi accertamenti medici al fine di comprendere se la sua condizione clinica fosse compatibile con la detenzione, tenuto conto anche di diverse richieste, presentate dallo stesso Sig. Libri durante questo periodo, circa la possibilità di sostituire la sua reclusione in carcere con gli arresti domiciliari.
Tra il 2017 e 2021, il Sig. Libri viene spostato tra diversi istituti detentivi con lo scopo di garantirgli cure adeguate alla sua condizione medica. Negli ultimi rapporti del carcere, del 18 giugno e del 6 luglio 2021, si attesta la ricezione, da parte del ricorrente, di tutti i trattamenti necessari, nonché la sua condizione di stabilità clinica. Proprio alla luce di ciò, le sue ulteriori domande finalizzate a sostituire la detenzione con gli arresti domiciliari vengono rigettate dai tribunali nazionali, con decisione finale pronunciata in data 25 ottobre 2022.
Il ricorrente, dunque, presenta ricorso alla Corte EDU, lamentando una violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo 3 della Convenzione, in ragione del protrarsi della sua detenzione in carcere, in assenza di cure adeguate per le sue patologie.
La Corte EDU, al fine di decidere in merito alle questioni sottoposte al suo interesse, riprende alcuni principi generali attinenti all’obbligo statale di preservazione della salute e del benessere dei detenuti. Principi che - tra l’altro - erano stati dalla stessa già enucleati nella causa Rooman c. Belgio.
Si propone, quindi, nell’iter decisionale, un’analisi di alcuni fondamentali argomenti che devono essere vagliati per poter individuare un’eventuale inadempienza commessa dallo Stato italiano. A venir presi in esame, in particolare, sono gli elementi che attengono alla condizione del detenuto e all’effetto su quest’ultima delle modalità della sua reclusione; nonché quelli che riguardano la qualità delle cure fornite in carcere e la possibilità che il detenuto continui o meno a scontare la propria condanna in un istituto penitenziario, alla luce del suo stato di salute.
Per quanto concerne la compatibilità tra la detenzione in carcere e il benessere del detenuto, la Corte osserva che tutti i consulenti nominati dal tribunale hanno confermato che il Sig. Libri possa ottenere le corrette cure pur rimanendo in stato di detenzione. Di conseguenza, appare legittimo affermare che i tribunali nazionali abbiano debitamente esaminato la questione inerente all’idoneità del ricorrente a espiare la pena, attraverso l’affidamento a rapporti medici coerenti e la pronuncia di decisioni motivate.
Esaminate queste circostanze, quindi, la Corte ritiene che le condizioni del ricorrente non siano di gravità tale da imporre la conversione da reclusione in carcere a detenzione domiciliare
In ordine, invece, all’adeguatezza delle cure mediche offerte al detenuto, la Corte osserva che i medici del carcere, i consulenti nominati dal tribunale e i tribunali nazionali abbiano, nel tempo, individuato diversi ritardi e carenze nei trattamenti offerti al ricorrente.
In particolare, i rapporti medici fino all’agosto del 2021 hanno indicato che lo stesso avesse bisogno di una regolare fisioterapia, comprendente sia una riabilitazione funzionale da svolgere in carcere, che una terapia di riabilitazione intensiva da svolgere in strutture esterne. I cicli fisioterapici, tuttavia, risultano essere stati disposti solo in maniera sporadica e mai in strutture esterne a quella di detenzione.
Inoltre, fin dal 2017, è stato dai medici suggerito al detenuto l’utilizzo di un busto per la schiena, busto che, ciononostante, non vi è attualmente prova che sia mai stato consegnato al ricorrente.
In conclusione, la Corte EDU ritiene che tali considerazioni siano sufficienti a decidere per l'inadeguatezza delle cure ottenute in carcere dal Sig. Libri e, conseguentemente, per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte dell’Italia.
Il testo completo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.