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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Mifsud v. Malta: test della paternità e diritto alla vita privata e familiare
29 gennaio 2019

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso la violazione dell’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) da parte della legge maltese che prevede l’obbligo di presentazione un campione di DNA nel processo di accertamento della paternità, rigettando il ricorso del signor Mifsud che si era opposto a tale obbligo.

Numero
62257/15
Anno
2019

Nel dicembre 2012 una donna (X) aveva intrapreso un ricorso per accertare che il Sig. Mifsud fosse il suo padre biologico e per fare inserire il nome dell'uomo nel suo certificato di nascita. A fronte del rifiuto da parte del sig. Mifsud di sottoporsi al test di paternità, la donna chiede alla corte maltese di obbligare l’uomo di sottoporsi al test, come previsto dall’articolo 100 A del Codice Civile Maltese. Il sig. Mifsud, invece, sosteneva la contrarietà di tale obbligo con la Costituzione e con la Cedu (sollecitando anche una questione di legittimità costituzionale).

Soccombente davanti alle corti interne, Mifsud presenta un ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che la legge maltese che rende obbligatorio un test genetico nel procedimento giurisdizionale per la verifica della paternità violi il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e che il test gli fosse stato imposto contro la sua volontà.

La Corte si concentra sul bilanciamento che le corti nazionali devono fare tra la volontà del ricorrente di rifiutare di fornire un campione di DNA, procedura che interferirebbe con il suo diritto al rispetto della vita privata, e il desiderio di X di scoprire la verità su un aspetto importante della sua identità.

La Corte rigetta quanto sostenuto dal signor Mifsud riguardo al fatto che la legislazione maltese non rispettasse il principio della ‘equality of arms’ e prevedesse di fornire prove autoincriminanti (self-incriminating evidence), sostenendo che sia a lui che a X fosse stata data la possibilità di presentare osservazioni alla corte civile, e che al signor Mifsud fosse stata data l’opportunità di partecipare al procedimento tramite la presentazione di prove e l’esame di testimoni.

Per quanto riguarda invece la violazione dell’articolo 8, la Corte, accettando in parte l’argomentazione del ricorrente sul fatto che la legge maltese sulla obbligatorietà del test potesse sollevare una questione sotto detto articolo, ha riscontrato che nella pratica del caso non era così. L’obbligo imposto al ricorrente, infatti, era stato determinato dopo un’attenta analisi da parte delle corti interne e non poteva essere considerato arbitrariamente o ingiustamente imposto.

In conclusione, la Corte ha ritenuto adeguato il bilanciamento operato dalle corti interne, ed ha escluso la violazione dell’articolo 8 Cedu.

Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Giulia Prior
Pubblicato il: Martedì, 29 Gennaio 2019 - Ultima modifica: Giovedì, 02 Gennaio 2020
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