La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla signora Momčilović poiché ella non ha fatto ricorso alla tutela giurisdizionale civile nazionale esperibile nel caso in esame, relativo alla negligenza medica.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Momčilović v. Serbia: la Corte dichiara inammissibile il ricorso in esame poiché non sono stati esperiti tutti gli strumenti di tutela giurisdizionale interni
5 marzo 2024
Nel gennaio 2013 la signora D.M., madre della ricorrente, subì un intervento chirurgico per il trattamento di un cancro che le era stato diagnosticato. Nei mesi successivi, nonostante le cure ricevute presso diversi istituti di medicina, la salute della donna peggiorò irrimediabilmente e, in agosto, lei morì. Ad ottobre dello stesso anno la figlia decise quindi di agire in sede penale contro il chirurgo della madre. Egli, infatti, nel corso dell’operazione, avrebbe causato la sepsi che avrebbe condotto, in ultima analisi, alla morte della paziente. Il procuratore di prima istanza ritenne tuttavia di non dare seguito alla denuncia della signora Momčilović. Nel 2018, quindi, la donna si è rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando una violazione dell’articolo 2 della CEDU, poiché a livello nazionale nessuna indagine era stata avviata per accertare quali fossero le cause della morte della madre e se vi fosse stata negligenza da parte del medico curante. Nel 2020 l’High Public Prosecutor’s Office di Belgrado ha annullato la decisione del procuratore di prima istanza, disponendo che fosse esaminata la documentazione medica della paziente.
Nel momento in cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si esprime sul caso, la causa penale davanti alle autorità serbe è ancora in corso e, nel frattempo, la signora Momčilović non ha esperito nessuna azione in sede civile. La Corte ritiene manifestatamente infondato e inammissibile il ricorso.
In primo luogo va sottolineato che dalla documentazione allegata non emerge alcun elemento che provi che la morte di D.M. sia stata causata intenzionalmente. Inoltre nulla dimostra che lo Stato serbo sia venuto meno all’obbligo di garantire una tutela effettiva alla ricorrente. A tal proposito, infatti, la giurisprudenza della Corte EDU ha più volte ribadito che tale obbligo, in relazione ai casi di negligenza medica, è adempiuto se lo Stato assicura alle vittime rimedi esperibili in sede civile. A ben vedere, la legislazione serba offre strumenti di tutela giurisdizionale civile, che però non sono stati considerati dalla ricorrente.
Tenuto conto che la signora Momčilović ha agito solo in sede penale, quindi, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non può fare altro che rigettare il ricorso.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.