La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che gli obblighi vaccinali per minori di età previsti dalla legislazione della Repubblica Ceca rientrino nel margine di apprezzamento statale e non contrastino pertanto con il diritto al rispetto della vita privata protetto dall'art. 8 della Convenzione.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Vavřička and Others v. the Czech Republic: legittimità degli obblighi vaccinali per minori di età
8 aprile 2021
Il caso ha avuto origine da sei ricorsi, presentati alla Corte contro la Repubblica Ceca da parte dei genitori di alcuni bambini che non erano stati sottoposti alle vaccinazioni previste come obbligatorie dalla legislazione nazionale.
Le sezioni 46(1) e (4) della legge ceca sulla protezione della salute pubblica (l. n. 258/2000) impongono a tutti i cittadini e a tutti gli stranieri autorizzati a risiedere nel paese per un lungo periodo di tempo di sottoporsi ad alcune vaccinazioni, in conformità con le condizioni stabilite nella legislazione secondaria. Il Ministero della Salute, negli anni successivi all’entrata in vigore della legge, ha adottato la normativa di attuazione, contenuta nel decreto n. 537 del 2006, sostitutivo del decreto n. 439 del 2000. Il quadro che emerge da queste fonti prevede che la mancata vaccinazione contro alcune gravi e ben note malattie individuate dal decreto comporti l’esclusione dalle scuole dell’infanzia e, ai sensi della Legge sui reati minori (l. n. 200/1990), possa comportare il pagamento di una sanzione amministrativa il cui ammontare può raggiungere circa i 400 euro.
Secondo i ricorrenti, le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo (l’esclusione dalla scuola dell’infanzia e la comminazione della sanzione) sarebbero incompatibili con il diritto al rispetto della loro vita privata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, traducendosi in una lesione dell’autonomia personale nelle decisioni in materia sanitaria, del diritto allo sviluppo nel contesto dell’educazione dell’infanzia, del diritto dei genitori a effettuare scelte per i figli conformi alle proprie opinioni e ai propri convincimenti, nel rispetto del preminente interesse del minore. I ricorrenti lamentano anche la violazione della propria libertà di coscienza di cui all’art. 9 CEDU.
La decisione è lunga e articolata e si basa su approfondita istruttoria che considera:
- materiali comparati, con particolare riferimento alla giurisprudenza costituzionale di alcuni paesi (fra i quali Francia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia) tendenzialmente univoca nel riconoscere la legittimità delle scelte legislative favorevoli all'imposizione dell'obbligo.
- materiali scientifici, con particolare riferimento alle posizioni espresse a livello internazionale e nazionale, tendenzialmente univoche nel riconoscere nei vaccini strumenti fondamentali per il contrasto di alcune gravi malattie e nel considerare i benefici da essi apportati superiori ai rischi.
Con riferimento all'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata), la Corte:
- ritiene che l'introduzione di un obbligo vaccinale comporti un'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'art. 8 CEDU;
- ritiene che l'interferenza possa dirsi giustificata. Essa infatti: a) è prevista dalla legge ceca; b) persegue il legittimo scopo di tutela della salute, intesa come diritto del singolo e interesse della collettività; c) rientra nel margine di apprezzamento degli Stati, che in questo caso può qualificarsi come ampio (non esistendo un consensus fra gli stati circa le politiche vaccinali da adottarsi, essendo l'impatto sui diritti limitato dalla previsione di sanzioni solo indirette ed essendo gli Stati nella posizione migliore per valutare le priorità, l'uso delle risorse e i bisogni sociali); d) è proporzionata, per il fatto che, nella legislazione ceca, l'obbligo prevede eccezioni (di natura medica, religiosa e di coscienza) e ha un certo grado di flessibilità (è possibile scegliere a quale vaccino sottoporsi e modulare in parte il calendario vaccinale). Al giudizio di proporzionalità della misura concorre anche la considerazione di altri aspetti, fra i quali: i) la non coercibilità dell’obbligo (nessuno dei minori poteva essere sottoposto a vaccinazione "forzata"); ii) il fatto che le sanzioni fossero solo indirette (la sanzione pecuniaria e l’esclusione dalle scuole dell’infanzia); iii) l’esistenza di rimedi giudiziari; iv) l’impiego di strumenti normativi (legge e decreti) connotati da un grado di flessibilità che consenta loro di adattarsi ai mutamenti della situazione epidemiologica e delle conoscenze mediche; v) la disponibilità di forme di indennizzo per eventuali danni derivanti dalla vaccinazione; vi) la trasparenza dei processi decisionali e il loro fondamento scientifico.
Con riferimento all'art. 9 (libertà di coscienza) la Corte dichiara il ricorso irricevibile, non essendo le opinioni critiche sulla vaccinazione esposte dai ricorrenti di "cogenza, serietà, coesione e importanza" tali da rientrare nella protezione garantita dalla CEDU.
A questo link una sintesi della decisione e un breve commento.
Nel box download il testo in inglese della decisione (fonte: HUDOC)