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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Y v. Francia: non viola l’art. 8 CEDU lo Stato che rifiuta l’inserimento della dicitura “genere neutro” o “intersessuale” nell’atto di nascita
31 gennaio 2023

Secondo i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non viola l’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) lo Stato che si rifiuti di sostituire sul certificato di nascita del richiedente la menzione “sesso maschile” con la menzione “genere neutro” o “intersessuale”.

Numero
ric. n. 76888/17
Anno
2023

Il richiedente, cittadino francese residente a Strasburgo nato nel 1951, nonostante il certificato di nascita lo indichi quale “maschio” è una persona biologicamente intersessuale dalla nascita. Non ha testicoli né ovaie, il suo corpo non ha mai prodotto ormoni sessuali e non ha mai sviluppato caratteristiche maschili né femminili. Dato che alla nascita gli era stato “amministrativamente assegnato” il genere maschile, quando ha cominciato a soffrire di osteoporosi gli è stato prescritto un trattamento a base di ormoni destinato agli uomini, cosa che ha conseguentemente modificato il suo aspetto in modo artificiale. Egli si è spostato con una donna e ha adottato un figlio.

Tramite un ricorso datato 15 gennaio 2015, il ricorrente deposita presso il tribunal de grande instance la richiesta di rettificare il termine “maschio” utilizzato per indicare il sesso all’interno dell’atto di nascita con il termine “neutro”, e se impossibile, con il termine “intersessuale”.

Il tribunale accoglie l’istanza con sentenza del 20 agosto 2015, la quale viene tuttavia appellata dal procuratore generale. La Corte d’appello di Orléans annulla la sentenza del 20 agosto 2015 affermando come l’accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe comportato il riconoscimento dell’esistenza di un’altra categoria di genere (oltre alle due già previste dall’ordinamento francese), azione questa che, sulla base del principio di separazione dei poteri, spetta al legislatore e non al potere giudiziario. Il ricorrente propone ricorso che viene tuttavia rigettato dalla Corte di Cassazione francese il 4 maggio 2017 poiché il doppio sistema di riferimento al sesso negli atti di stato civile persegue il fine legittimo necessario per l’ordinamento sociale e che il riconoscimento, da parte del giudice, di un “sesso neutro” avrebbe vaste ripercussioni sulle regole del diritto francese comportando anche numerose modifiche legislative. Secondo la Corte di Cassazione, la quale aderisce alla linea tratteggiata dalla Corte d’Appello, il fatto che il soggetto venisse percepito dalla totalità dei consociati come individuo di sesso maschile, che si fosse sposato e che lui e sua moglie avessero adottato un bambino, giustificava l’utilizzo, all’interno dell’atto di nascita, della dicitura “sesso maschile”.

La Corte ha ritenuto di dover adottare un approccio moderato nel decidere il caso in esame. Essa ha riconosciuto che, sebbene il richiedente non avesse dichiarato di chiedere l’affermazione di un generale diritto al riconoscimento del terzo sesso ma solo la rettifica del suo stato civile in modo che riflettesse la sua identità, l’accoglimento da parte della Corte della sua domanda, cui discenderebbe che il rifiuto di inserire il termine “neutro” o “intersessuale” sul certificato di nascita comporta la violazione dell’art. 8 della CEDU, significherebbe necessariamente imporre in capo allo Stato convenuto l’obbligo di modificare la propria legislazione nazionale (ex art. 46 CEDU).

Secondo la Corte è tuttavia necessario attribuire peso particolare al ruolo del decisore politico nazionale in questioni come quella dedotta che interessano questioni di politica generale su cui le opinioni, all’interno della società democratica, possono ragionevolmente differire. Questo si rende necessario anche vista l’assenza di consenso europeo in materia. La Corte non manca tuttavia di ricordare come la Convenzione sia uno strumento vivo e che, di conseguenza, deve sempre essere interpretato e applicato alla luce delle circostanze attuali considerando che misure giuridiche appropriate dovrebbero essere previste tenendo conto, in particolare, dei cambiamenti interni alla società e della mutata sensibilità sociale.

Il testo della sentenza è presente a questo link e nel box download.

Vanessa Lando
Pubblicato il: Martedì, 31 Gennaio 2023 - Ultima modifica: Martedì, 29 Ottobre 2024
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