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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Y v. Polonia: lo stato non ha l’obbligo di emettere un nuovo certificato di nascita per i soggetti che hanno compiuto la transizione di genere
17 febbraio 2022

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rigettato il ricorso proposto da un uomo transessuale, il quale lamentava la violazione dell’art. 8 e del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della CEDU da parte della Polonia, a seguito del rifiuto di emissione di un nuovo certificato di nascita che non contenesse il riferimento al sesso attribuito al ricorrente al momento della nascita.

Numero
Ric. n. 74131/14
Anno
2022

Il caso riguarda un uomo polacco che, dopo aver eseguito la transizione di genere, aveva ottenuto, come previsto dalla normativa vigente in Polonia, che sul suo certificato di nascita integrale fossero annotati l’avvenuto cambio di genere e il suo nuovo nome. Il ricorrente riscontra un contrasto tra la legge polacca e le previsioni della CEDU, dal momento che il cambio di genere è stato solamente annotato a margine del documento, il quale riporta comunque il riferimento al sesso (femminile) attribuitogli alla nascita, mentre gli è stato negato il rilascio di un nuovo certificato.

Il ricorrente sostiene che il diniego ricevuto dallo Stato polacco avrebbe comportato un impatto negativo sulla sua vita privata, principalmente per l’apprensione causata dalla possibilità che le informazioni inerenti alla sua identità di genere fossero diffuse.

La Corte EDU sottolinea che l’art. 8 tutela la vita privata e familiare degli individui da interferenze arbitrarie da parte del potere pubblico, promuovendo la tutela dell’integrità fisica e psichica. Posto che, nel caso di specie, gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento, non viene rilevata una violazione della CEDU, poiché la Polonia ha operato un buon bilanciamento tra gli interessi dell’individuo e gli interessi pubblici, attraverso l’adozione di misure appropriate per quanto concerne il riconoscimento legale delle transizioni di genere. I giudici di Strasburgo condividono l’opinione della Polonia secondo cui i diritti dell’individuo sono stati garantiti, considerando che il ricorrente ha ricevuto un nuovo documento di identità, e che il certificato di nascita, tra l’altro non accessibile al pubblico, non è pressoché mai necessario per le esigenze di vita quotidiana.

Con riferimento al combinato disposto degli artt. 8 e 14, il ricorrente evidenzia che il rifiuto da parte dello Stato di redigere un nuovo certificato di nascita violerebbe il divieto di discriminazione, visto che l’emissione di tale documento è invece garantita nei casi di adozione.

La Corte stabilisce che le due fattispecie non sono però comparabili tra di loro, e per questo motivo non vi è alcuna violazione da parte della Polonia, la cui legislazione è conforme alle norme della CEDU.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nel box download e al seguente link.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 17 Febbraio 2022 - Ultima modifica: Martedì, 23 Agosto 2022
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