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Corte Europea dei Diritti dell’uomo – Pasquinelli e altri c. San Marino: legittimità delle misure rivolte ai sanitari no vax
29 agosto 2024

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che le misure sanzionatorie applicate al personale sanitario non vaccinato contro il Covid-19 risultano proporzionate alla situazione emergenziale.

Numero
24622/22
Anno
2024

Nel maggio del 2021 i ricorrenti, dipendenti del sistema sanitario dello Stato di San Marino, si sono rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, anche a seguito della sollecitazione da parte del servizio sanitario ai sensi dell’art. 14 della L. n. 85/2021. I ricorrenti, tuttavia, dopo essersi rifiutati di vaccinarsi, hanno conseguentemente subito alcune misure sanzionatorie previste dall’art. 8 della L. n. 107/2021 e che, a loro dire, sarebbero state discriminatorie. La presunta incostituzionalità di tali misure sanzionatorie è stata innanzitutto fatta valere dagli stessi ricorrenti dinnanzi al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme di San Marino il quale, con sentenza n. 11/2021, ha ritenuto invece le misure proporzionate e giustificate dalla necessità di salvaguardare la salute pubblica, stabilendo inoltre che le misure non imponevano un obbligo vaccinale ma un invito nel rispetto del principio di solidarietà durante la pandemia.

A seguito, pertanto, del rigetto da parte della Corte nazionale, i ricorrenti si sono rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando la violazione del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

A detta dei ricorrenti, tale violazione sussiste perché, nonostante l’obbligo vaccinale non sia esplicito, di fatto si realizza attraverso l’imposizione di alcune misure sanzionatorie nei loro confronti. In particolare, le misure in questione consistono in un ricollocamento del personale non vaccinato in un’altra posizione lavorativa e ove ciò non sia possibile, è prevista la sospensione dal lavoro e lo svolgimento di alcune attività socialmente utili con un’indennità di 600 euro mensili.

D’altra parte, lo Stato di San Marino ribadisce che la legge non ha introdotto alcun obbligo vaccinale e che la misura più grave, ovvero la sospensione dall’incarico, si applica solo in assenza di alternative.

La Corte, prima di esaminare la compatibilità delle misure con l’art. 8 CEDU valutando una eventuale eccessività, ritiene importante determinare se nel caso di specie si tratti di vaccinazione raccomandata o implicitamente obbligatoria. In linea con la decisione del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme di San Marino, la Corte EDU considerando che la lettera della norma fa riferimento a «voluntarily be vaccinated» e considerando che la mancanza di vaccinazione non comporta sanzioni eccessivamente gravi, arriva alla conclusione che quella imposta dal quadro normativo in questione è una vaccinazione raccomandata e non obbligatoria.

Successivamente, la Corte ritiene che nel caso di specie la violazione dell’art. 8 CEDU è da valutarsi non tanto con riferimento all’obbligo vaccinale, dato che la Corte ha già appurato non sussistere un obbligo ma una raccomandazione, quanto più con riferimento alle misure applicate ai dipendenti non vaccinati dal momento che, se risultassero eccessivamente onerose, si porrebbero in contrasto con la CEDU. Sotto questo profilo, la Corte specifica che sussiste una violazione dell’articolo 8 solo qualora le misure applicate in conseguenza alla mancanza di vaccinazione siano molto gravi e incidano significativamente nella vita privata. Nel caso di specie, invece, la Corte ha osservato che le misure adottate non erano irragionevoli o sproporzionate rispetto allo scopo legittimo di proteggere la salute pubblica e di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nel contesto di una pandemia che rappresentava un grave rischio per la popolazione. Infatti, il legislatore, nel cercare un prudente e corretto bilanciamento tra la tutela della salute collettiva e i diritti di ciascun individuo, ha ritenuto che dovesse prevalere il primo aspetto. Per tutti questi motivi la Corte ha ritenuto che non ci sia stata alcuna violazione dell’articolo 8 CEDU.

Il testo della decisione è disponibile al seguente link e nel box download.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Giovedì, 29 Agosto 2024 - Ultima modifica: Lunedì, 16 Settembre 2024
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