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Corte costituzionale - Sent. 5/2024: Illegittima l’assenza di una deroga al limite del divario minimo di diciotto anni tra adottante e adottato nel caso di adozione del maggiorenne
18 gennaio 2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, del Codice civile nella parte in cui, nell’ambito dell’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di derogare all’intervallo minimo di anni diciotto tra adottante e adottato nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano meritevoli motivi.

Numero
5
Anno
2024

La decisione ha origine dal caso di G.S., nata nel 1946, la quale si rivolge al Tribunale di Firenze per adottare A.M., figlio del coniuge, ormai maggiorenne e orfano di madre, convivente con la richiedente fin dall’età di 5 anni. La differenza di età tra l’istante è il figlio del coniuge è pari a 17 anni e 3 mesi, ragion per cui non risulta essere pienamente rispettato il requisito del divario minimo di anni 18 imposto dall’art. 291, comma 1, c. c. Osservata tale circostanza, il Tribunale di Firenze, prima sezione civile, solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo l’art 291, comma 1, c.c., in relazione agli artt. 2, 3, 10, primo comma e 30 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l’adozione del maggiorenne derogando al limite del divario di anni 18 tra l’età dell’adottante e dell’adottato se comunque tra i due sussiste un esiguo divario di età.

 

La Corte ha innanzitutto sottolineato come l’istituto dell’adozione del maggiorenne abbia negli anni mutato la propria configurazione sociologica e l’originale scopo. Questo, infatti, ha perduto la tradizionale ed esclusiva funzione di trasmissione del cognome paterno e del patrimonio, ed è divenuto un meccanismo volto alla suggellazione di legami affettivo-solidaristici rappresentativi dell’identità individuale.

 

La Corte assume quale parametro di riferimento quello delle famiglie cosiddette ricomposte, «in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l’esigenza solidaristica resta variamente declinata» (punto 6.2).

 

Secondo la Corte le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurante tra adottante e adottato maggiorenni meritano di ricevere riconoscimento giuridico in quanto, stabilizzatesi nel tempo, descrivono storie personali di crescita, di affettività e di integrazione capaci di incidere profondamente sull’identità personale. In particolare, «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l’esistenza di un maturato percorso di identità personale sicché privarlo del dovuto riconoscimento giuridico porta alla contestuale violazione dell’art. 2 Cost.» (punto 6.4).

 

L’attuale conformazione dell’istituto, non consentendo al giudice di intervenire derogando al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottato maggiorenne, «si rivela incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrifico trovi coerente giustificazione compensativa» (punto 6.4), e porta ad un aprioristico detrimento del diritto alla identità della persona.

 

Il punto di equilibrio tra la regola del divario di età ed il diritto all’identità della persona viene individuato dalla Corte nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi individuati in ossequio alla nuova configurazione dell’istituto, dovrà determinare l’esistenza o meno di motivi meritevoli che consentano di derogare alla disposizione ex art. 291, comma 1, c.c., limitatamente alle ipotesi in cui la riduzione del divario prescritto sia esigua.

 

La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 cod. civ., sollevata in riferimento all’artt. 3 e assorbite le ulteriori cesure formulate dal remittente.

 

Pertanto, l’art 291, comma 1, c.c. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, poiché in contrasto con l’art. 2 Cost., nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano meritevoli motivi, l’intervallo di età di anni diciotto fra adottante e adottato maggiorenne.

Vanessa Lando
Pubblicato il: Giovedì, 18 Gennaio 2024 - Ultima modifica: Martedì, 19 Marzo 2024
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