Pubblicata l'ordinanza n. 196 del 2012 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto.
Il giudice a quo aveva basato la questione sulla definizione di embrione proposta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Brüstle.