La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso da un senatore nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera n. 406/XVIII del 13.10.2021 del Collegio dei questori del Senato, avente ad oggetto l’obbligo di possedere il green pass per accedere ai lavori parlamentari.
Corte costituzionale – ord. 255/2021: giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto l’obbligo del green pass per i parlamentari
15 dicembre 2021
Con decisione adottata il 15.12.2021, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso da un senatore nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera n. 406/XVIII del 13.10.2021 del Collegio dei questori del Senato, di cui il ricorrente richiedeva altresì la sospensione in via cautelare.
La delibera in questione prevede il possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale requisito per poter partecipare ai lavori parlamentari in attuazione del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 (in materia di misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento e diffusione dell’epidemia da COVID-19), convertito nella legge 19 novembre 2021, n. 165.
Ad avviso del ricorrente, la normativa in oggetto avrebbe impedito il libero svolgimento dell’attività di senatore, in particolare la partecipazione ai lavori parlamentari in assenza di certificazione verde, causando la conseguente menomazione del mandato parlamentare. In aggiunta, la previsione del requisito in parola avrebbe leso l’autonomia dei singoli parlamentari, in quanto titolari di un mandato costituzionale non equiparabile al pubblico impiego, destinatario dell’obbligo in virtù del lo stesso decreto-legge.
Il senatore denunciava altresì le stesse modalità di introduzione dell’obbligo, cioè mediante delibera del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei questori, anziché attraverso una modifica dei regolamenti parlamentari, per la quale sarebbe stata necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Aula, affermando in definitiva la violazione della riserva regolamentare, nonché le prerogative costituzionali attribuite a ciascun senatore ai sensi degli artt. 1, 54, 64 e 67 della Costituzione.
La Corte costituzionale, pur confermando la sussistenza delle menzionate prerogative parlamentari, tutelabili mediante lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, laddove manifestamente violate, ha precisato che la violazione non può riguardare la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera.
La Consulta ha innanzitutto chiarito che la menomazione delle prerogative costituzionali dei senatori, lamentata dal ricorrente, non può in alcun modo essere desunta dalla normativa prescritta per i lavoratori pubblici dall’art. 9-quinquies del citato decreto-legge.
Tanto premesso, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, nella parte in cui si estrapola, dalla disposizione citata, il divieto per il Senato di richiedere l’esibizione della certificazione verde ai suoi componenti. Infatti, «la “spiccata autonomia” di cui godono gli organi costituzionali […] impone di escludere che la decretazione d’urgenza possa formulare condizioni atte ad interferire con (fino potenzialmente ad impedire) lo svolgimento dell’attività propria dell’organo» e che, conseguentemente, l’art. 9-quinquies co. 12° del decreto de quo, secondo cui gli «organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento» alle disposizioni concernenti la certificazione verde, va interpretato nel senso che l’organo, nel caso di specie le Camere, conserva una libera valutazione di opportunità in ordine all’an, al quando e al quomodo di detto adeguamento. Di talché, «nessun argomento può essere tratto dalla disciplina normativa prescritta per i lavoratori pubblici dal citato art. 9-quinquies, per desumere da quest’ultima la menomazione delle prerogative costituzionali dei senatori».
La Consulta ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso in relazione alla ritenuta lesione delle attribuzioni subita dal ricorrente in virtù dell’introduzione della certificazione verde per i senatori in forza di una mera delibera del Collegio dei questori, anziché per il tramite di una modifica del regolamento del Senato. A questo riguardo, puntualizza il Collegio, il ricorrente avrebbe trascurato che «la introduzione della certificazione verde è stata inizialmente decisa dal Consiglio di Presidenza del Senato con delibera del 5 ottobre 2021, che non è stata resa oggetto di conflitto, e solo successivamente quest’ultima è stata recepita dal Collegio dei questori», e che inoltre, con tale delibera, «il Consiglio di Presidenza si è basato sull’interpretazione secondo cui il mancato possesso della certificazione verde da parte del senatore, in occasione dell’accesso alle sedi del Senato, fosse sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 67, comma 4, regol. Senato». Quest’ultima disposizione, segnatamente, prevede l’interdizione dai lavori parlamentari (per un periodo non superiore a dieci giorni) per il parlamentare resosi responsabile di fatti di particolare gravità. Pertanto, poiché l’atto oggetto del conflitto si limita a fornire una mera interpretazione dell’art. 67 regol. Senato, sarebbe improprio sostenere la necessità di modificare il regolamento stesso, «quando la fattispecie in esame è già disciplinata nelle forme emerse all’esito di detta interpretazione», peraltro in alcun modo invocata dal ricorrente.
Infine, i giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile sotto il diverso profilo del difetto di legittimazione attiva. In altre parole, per stessa ammissione del ricorrente, l’asserita violazione della riserva di regolamento ex art. 64 Cost. avrebbe riguardato, non già la sua personale prerogativa parlamentare, ma più in generale una competenza che la Costituzione attribuisce all’intero Senato.
Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download e a questo link.