La Corte costituzionale ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo l’articolo 7 della legge 13 dicembre 2013, n. 43 della Regione Puglia recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», il quale vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati.
Corte costituzionale - sent. 108/2017: legittimo il divieto di collocazione di sale da gioco troppo vicino a luoghi “sensibili”
22 marzo 2017
La corte ha ritenuto infondate le due questioni di legittimità sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione staccata di Lecce).
La legge regionale impugnata mirava alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché al trattamento terapeutico e al recupero dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria. L’articolo 7, in particolare, si poneva in linea con l’obiettivo generale della legge, prevedendo distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti “sensibili” (frequentati, cioè, da categorie di soggetti che si presumono particolarmente vulnerabili di fronte alla tentazione del gioco d’azzardo).
A livello nazionale, con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189, è stata prevista la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante slot machines che risultino ubicati in prossimità di determinati luoghi “sensibili”. Tale ricollocazione – riguardante le sole concessioni bandite successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto legge – è, peraltro, subordinata ad un procedimento di pianificazione che coinvolge diversi soggetti istituzionali: procedimento che il legislatore regionale, introducendo una disciplina immediatamente operativa, avrebbe completamente eluso. In tal senso, secondo il giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in ragione del suo contrasto con il principio fondamentale in materia di «tutela della salute».
La norma denunciata violerebbe, inoltre, l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», alla quale andrebbe ricondotta la disciplina dei giochi d’azzardo o che, comunque sia, presentino un elemento aleatorio e distribuiscano vincite.
Ribaltando l’ordine delle questioni sollevate dal giudice a quo, la Corte Costituzionale ha ritenuto innanzitutto non fondata la censura di violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.). A sostegno della sua decisione la Corte richiama una sua stessa pronuncia in materia in cui ha escluso che possano ricondursi all’ambito considerato due norme della Provincia autonoma di Bolzano (artt. 1 e 2, comma 2, della legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13, recante «Disposizioni in materia di gioco lecito») che, similmente a quella in esame, prevedono distanze minime dai luoghi “sensibili” per la collocazione di sale e apparecchi da gioco (sentenza n. 300 del 2011).
È vero infatti che «si deve tener conto dell’oggetto, della ratio e della finalità della disciplina stabilita dalla norma, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato». Nel caso di specie il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: tali aspetti ricadono nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato. È intervenuto, invece, per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, nei quali si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”, fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento.
La disposizione impugnata persegue, ad avviso della Corte, finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.).
L’altra censura del giudice a quo riguarda la violazione dei principi fondamentali posti dallo Stato nella materia, di competenza legislativa concorrente, «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.).
Secondo il rimettente, il legislatore pugliese – introducendo norme immediatamente operative in tema di distanze delle sale e degli apparecchi da gioco rispetto ai luoghi “sensibili” – avrebbe “scavalcato” il procedimento di pianificazione prefigurato dalla norma statale (destinato a svolgersi a livello centrale con la partecipazione di plurimi soggetti istituzionali), violando, con ciò, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di «tutela della salute». Anche tale censura non è fondata considerato che, come sottolinea la Corte, la pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è mai avvenuta, malgrado il tempo trascorso. Il che rende l’intero meccanismo inoperante tanto da paralizzare sine die la competenza legislativa regionale: tale situazione, come già affermato dalla stessa Corte, si dimostra insostenibile (al riguardo, sentenza n. 158 del 2016).
Nel box download il testo della sentenza.