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Corte costituzionale – sent. 129/2023: la Corte dichiara inammissibile la questione sollevata in tema di indennizzo per le vaccinazioni non obbligatorie
23 giugno 2023

Nella sent. n. 129/2023 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione dell’art. 1 comma 1 della legge n. 210 del 1992, censurata nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.

Numero
129
Anno
2023

Il caso di specie e la questione di costituzionalità

La pronuncia della Corte costituzionale origina da un contenzioso pendente in Corte di Cassazione ed avente ad oggetto il diritto all’indennizzo «per la menomazione all’integrità psico-fisica conseguita alla vaccinazione antimeningococcica» nei confronti di un minore che a tale profilassi era stato sottoposto in data 20 febbraio 2008. 

La Corte d’Appello di Brescia, infatti, aveva ritenuto riconoscibile tale indennizzo sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 co. 1 Legge n. 210 del 1992 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”).

L’ambito di applicazione di tale norma che riconosce una tutela indennitaria per le sole vaccinazioni obbligatorie («[c]hiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»), è stato infatti nel corso del tempo ampliato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che vi ha ricompreso anche alcune vaccinazioni raccomandate.

La Corte di Cassazione dinnanzi alla quale pende il contenzioso, tuttavia, ritiene di non poter applicare estensivamente tale norma anche al caso in esame in quanto le pronunce della Corte costituzionale sono relative a specifiche profilassi e «[...] la portata di tali pronunce non sarebbe infatti suscettibile di estendersi, per via interpretativa, ad altri vaccini, pena la disapplicazione, ope iudicis, della disposizione scrutinata» (par. 3 del Considerato in diritto).

La Corte di Cassazione, pertanto, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui «[...] non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica», in quanto non vi è ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui sia promosso dalla pubblica autorità. 

Secondo il giudice remittente, infatti «l’omessa previsione del diritto all’indennizzo per le patologie irreversibili contratte in occasione della sottoposizione a vaccinazione anti-meningococcica produrrebbe l’effetto di riversare sul singolo i costi del beneficio che la collettività ne ha tratto, in violazione delle esigenze di solidarietà costituzionalmente fondate sull’art. 2 Cost., del diritto alla salute individuale tutelato dall’art. 32 Cost., nonché del canone della ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.» (par. 4 del Considerato in diritto). 

La pronuncia della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili in quanto il giudice a quo non ha adeguatamente considerato il quadro normativo di riferimento, ovvero:

  • il d.l. 73/2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) che all’art. 1 ha inserito nell’elenco delle vaccinazioni obbligatorie la somministrazione della vaccinazione anti-meningococcica, sia di gruppo B, sia di gruppo C;
  • in sede di conversione, la l. 119/2017 che ha espunto tali vaccinazioni dal novero di quelle obbligatorie, inserendole nell’elenco di quelle soltanto raccomandate (elenco ex art. 1 co. 1 quater).

Dunque, come era stato già rilevato dalla Corte costituzionale, le vaccinazioni contro il meningococco di gruppo B e C, in seguito all’approvazione della legge di conversione n. 119 del 2017, «non sono più obbligatorie, ma solo raccomandate» (sentenza n. 5 del 2018).

In questa sede, tuttavia, rileva l’art. 5-quater del d.l. n. 73 del 2017, inserito in sede di conversione, secondo cui: «[l]e disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica».

Tale norma, tuttavia, si presta a due interpretazioni differenti: 

  • secondo una prima tesi, attraverso il suo innesto nel corpo della disciplina soggetta a conversione, il legislatore ha inteso selettivamente riferirsi alle sole vaccinazioni obbligatorie, ovverosia quelle eleggibili ai fini del riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992. L’art. 5-quater avrebbe, in sostanza, funzione ricognitiva, essendosi il legislatore limitato a ribadire, per chiarezza, quanto già ricavabile dall’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992: tutte le vaccinazioni obbligatorie, anche quelle qualificate come tali da leggi approvate in un momento successivo, danno accesso alla tutela indennitaria;
  • secondo una seconda tesi, invece, si potrebbe ritenere che l’art. 5-quater, pur inserito in sede di conversione, non contenga un rinvio fisso all’art. 1 d.l. 73/2017 nella sua “versione originaria”, ma farebbe riferimento indistintamente a tale art. 1 nel suo complesso e, dunque, anche al co. 1 quater contenente l’elenco delle vaccinazioni raccomandate.

In quest’ultimo senso, deporrebbero i lavori preparatori e la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfrex multis sent. 35/2023sent. 118/2020).

È necessario, tuttavia, stabilire anche se la norma sia applicabile retroattivamente considerato che il caso di specie riguarda una vaccinazione anti-meningococcica somministrata nel 2008. In base al principio di irretroattività delle leggi, sembrerebbe che l'indennizzo sia valido solo per vaccinazioni eseguite dopo l'entrata in vigore della norma. Tuttavia, ci sono elementi, come il tenore letterale della norma che utilizza il tempo passato (l’art. 5-quater fa riferimento ai soggetti che «abbiano riportato» lesioni o infermità, dalle quali «sia derivata» una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica) e i documenti della Camera dei deputati che suggeriscono una possibile applicazione retroattiva. Inoltre, quale ulteriore argomento a favore della retroattività si sottolinea il richiamo alla l. 210/1992, disciplina che riconosce l'indennizzo anche per eventi accaduti prima della sua entrata in vigore.

In conclusione, la Corte costituzionale censura il percorso argomentativo del giudice rimettente in quanto ha omesso «[...] di misurarsi con il significato e gli effetti di tali disposizioni, anche solo al fine di stabilirne eventualmente l’irrilevanza», e pertanto dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate. 

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Vedi anche: 

Rosa Signorella
Pubblicato il: Venerdì, 23 Giugno 2023 - Ultima modifica: Lunedì, 09 Settembre 2024
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